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Sentenza

Sentenza n. 4746/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento del diniego d’accesso formatosi per l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta notificata al Comune di Mondragone in data 25.2.2026 relativa alla ostensione e al rilascio dei documenti amministrativi ivi descritti. E PER LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a conseguire la visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti. NONCHE’ per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento (ex artt. 31 e 117 c.p.a.) sulla diffida espressa nella medesima istanza notificata in data 25.2.2026, a mezzo della quale gli istanti hanno chiesto all’Ente locale: a) di prendere formalmente atto della scadenza della concessione demaniale n. 13/2017 relativa alla struttura ad uso turistico-ricreativo denominata “CHIOSCO Migliore” sito sul “Lungomare Camillo Federico”, tenendo conto che tutte le eventuali proroghe (tacite o espresse) del suddetto titolo concessorio, concesse o tollerate dopo la scadenza del 31.12.2023 o - a voler seguire la tesi esposta dal T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII^, nella sentenza n. 1161 del 17.2.26 - del 31.12.2024 sono illegittime e devono essere disapplicate; b) di prendere formalmente atto che i controinteressati occupano sine titulo l’area demaniale marittima, e che quindi occorre sgomberare senza indugio; c) di esercitare ad horas i poteri di vigilanza e sanzionatori ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del codice della navigazione, del suo regolamento di esecuzione e di ogni altra normativa vigente, per conseguire la piena disponibilità dell’area demaniale. E QUINDI ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., per la nomina di un commissario ad acta, che, per l’ipotesi di ulteriore e perdurante inerzia, provveda in sostituzione dell’Amministrazione comunale inadempiente nel termine massimo di trenta giorni o del diverso termine ritenuto di giustizia.

Giustizia amministrativa202602479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito sull’istanza di accesso documentale e silenzio-inadempimento sulla diffida volta all’esercizio dei poteri repressivi e all’avvio della gara per la riassegnazione di una concessione demaniale marittima

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante concessionario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ostensione di atti relativi agli interventi edilizi e sanzionatori riguardanti una struttura turistico-ricreativa su area demaniale marittima, alle iniziative comunali per la liberazione dell’area e al risarcimento dei danni, agli atti adottati in esecuzione della delibera comunale diretta all’affidamento concorrenziale dell’area, alle pratiche di sanatoria edilizia e a eventuali autorizzazioni all’utilizzazione del suolo. Con la medesima istanza hanno diffidato il Comune a prendere atto della scadenza della concessione demaniale, a dichiarare l’occupazione sine titulo, a esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori e ad avviare le procedure comparative per la riassegnazione del bene. Hanno dedotto la propria legittimazione in quanto aspiranti concessionari e titolari di un interesse concreto alla conoscenza della situazione edilizia, amministrativa e concessoria dell’area, anche in vista di eventuali iniziative a tutela della futura assegnazione. Il Comune e i controinteressati non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha riconosciuto la legittimazione dei ricorrenti all’accesso, valorizzando il loro interesse concreto quale aspiranti alla concessione e il contenzioso già instaurato sulle proroghe del titolo concessorio. Ha ordinato al Comune di consentire l’ostensione e l’estrazione di copia degli atti richiesti relativi alle attività edilizie e sanzionatorie, alle azioni per la liberazione dell’area, agli atti preparatori della gara e alle pratiche di sanatoria, ove esistenti; qualora tali atti non esistano, il Comune deve attestarlo. È stata invece esclusa la domanda di accesso riferita all’eventuale disponibilità o autorizzazione dell’ente proprietario, poiché tale richiesta concerneva in realtà le determinazioni amministrative da assumere sull’istanza dei ricorrenti e non documenti già individuati e formati. Il giudice ha comunque riconosciuto il diritto all’ostensione degli eventuali provvedimenti finalizzati alla gara, ribadendo che l’affidamento delle concessioni demaniali deve avvenire previa procedura competitiva. Quanto alla domanda avverso il silenzio, il TAR ha ritenuto sussistente un obbligo comunale di provvedere sia sull’esercizio dei poteri vincolati di vigilanza e sanzione edilizia, alla luce delle violazioni già evidenziate dalla documentazione comunale, sia sulle attività propedeutiche alla messa a gara della concessione, considerata la scadenza delle proroghe. Ha quindi ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale della Provincia di Caserta, o un suo delegato, con termine sostitutivo di sessanta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il giudice ha ordinato l’ostensione degli atti individuati nell’istanza, nei limiti precisati in motivazione.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione; il giudice ha accertato l’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla diffida e ha fissato il termine per provvedere, con nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 32, comma 5, l. 47/1985

    È richiamato in relazione all’eventuale disponibilità o autorizzazione dell’ente proprietario all’utilizzazione del suolo; la relativa richiesta è stata qualificata come istanza diretta a ottenere una determinazione amministrativa, non come domanda di accesso a documenti già formati.

  • d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fonte dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; il giudice ha ritenuto azionabile mediante il rito sul silenzio la pretesa diretta a sollecitare l’esercizio di tali poteri, in presenza di circostanze di fatto già risultanti dagli atti comunali.

  • Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione

    Sono richiamati quali fonti dei poteri di vigilanza e sanzionatori sull’occupazione e sull’utilizzazione dell’area demaniale marittima.

Massime di principio

  • L’aspirante alla riassegnazione di una concessione demaniale marittima è legittimato ad accedere agli atti relativi alla situazione edilizia, sanzionatoria, concessoria e procedimentale dell’area quando dimostri un interesse concreto e attuale collegato alla possibile assegnazione del bene e alla tutela della propria posizione.
  • La domanda di accesso deve riguardare documenti amministrativi già esistenti o individuabili; una richiesta volta a ottenere dall’amministrazione una nuova determinazione, come la presa d’atto della scadenza della concessione o l’autorizzazione allo sgombero, deve essere trattata come istanza di esercizio del potere e non come domanda di ostensione documentale.
  • Quando gli atti richiesti riguardano attività edilizie o sanzionatorie incidenti sulla disponibilità futura di un’area demaniale, l’interesse dell’aspirante concessionario può fondare l’accesso anche se l’utilità perseguita consiste nel verificare e stimolare l’esercizio dei poteri repressivi dell’amministrazione.
  • L’inerzia dell’amministrazione è azionabile con il rito sul silenzio quando l’istanza dell’interessato sollecita l’esercizio di poteri amministrativi, anche vincolati, e il richiedente dispone di una posizione legittimante qualificata; il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso senza sostituirsi ad essa nella valutazione spettantele.
  • L’affidamento di concessioni demaniali deve avvenire mediante una procedura competitiva; pertanto, una volta scaduto il precedente titolo concessorio e le relative proroghe, l’amministrazione ha il dovere di svolgere le attività necessarie alla riassegnazione concorrenziale della risorsa pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaOttemperanza e commissario ad acta

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