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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05594/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria, a seguito di PVC dell'Amministrazione doganale, aveva notificato alla società alcuni avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, contestando l'emissione di fatture non imponibili nei confronti di una società ungherese indicata come cessionaria, in un meccanismo ritenuto fraudolento. Secondo l'Ufficio, poiché l'operazione era soggetta a reverse charge e il cessionario risultava inesistente, l'imposta non era stata in concreto assolta. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo dimostrata la buona fede e la diligenza operativa della società. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, per asserita mancata considerazione dei motivi di appello; 2) violazione dei principi sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e violazione degli artt. 21 e 23 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto assolto l'onere della contribuente di provare la propria massima diligenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente e superiore al minimo costituzionale, poiché aveva esaminato gli elementi addotti dall'Amministrazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito sull'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello. La Cassazione ha richiamato i principi secondo cui, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, dell'evasione da parte del cessionario; il contribuente può liberarsi provando di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Poiché tali principi erano stati correttamente applicati dalla CTR, il ricorso principale è stato rigettato; il ricorso incidentale condizionato della società è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata come violata dall'Ufficio nella contestazione della fatturazione e del regime IVA applicato alle operazioni.

  • art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata come violata dall'Ufficio in relazione alla regolarità della fatturazione/registrazione ai fini IVA.

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza tributaria d'appello.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza nel processo tributario.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul requisito della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare violazione di legge in tema di riparto dell'onere della prova e IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella regola sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi; se il giudice di merito dà conto, anche sinteticamente ma in modo complessivo, degli elementi esaminati, la motivazione supera il minimo costituzionale.
  • Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario di partecipare a un'evasione, o comunque che questi avrebbe dovuto saperlo usando l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualità professionale.
  • Il contribuente si libera dimostrando di avere agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.
  • Ai fini del diritto alla detrazione IVA, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di vantaggi economici dalla rivendita, non sono di per sé decisive se sussistono elementi oggettivi che impongono di sospettare una frode.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la censura mira solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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