Cassazione Civile, Ordinanza n. 05594/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria, a seguito di PVC dell'Amministrazione doganale, aveva notificato alla società alcuni avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, contestando l'emissione di fatture non imponibili nei confronti di una società ungherese indicata come cessionaria, in un meccanismo ritenuto fraudolento. Secondo l'Ufficio, poiché l'operazione era soggetta a reverse charge e il cessionario risultava inesistente, l'imposta non era stata in concreto assolta. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo dimostrata la buona fede e la diligenza operativa della società. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, per asserita mancata considerazione dei motivi di appello; 2) violazione dei principi sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e violazione degli artt. 21 e 23 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto assolto l'onere della contribuente di provare la propria massima diligenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente e superiore al minimo costituzionale, poiché aveva esaminato gli elementi addotti dall'Amministrazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito sull'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello. La Cassazione ha richiamato i principi secondo cui, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, dell'evasione da parte del cessionario; il contribuente può liberarsi provando di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Poiché tali principi erano stati correttamente applicati dalla CTR, il ricorso principale è stato rigettato; il ricorso incidentale condizionato della società è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata come violata dall'Ufficio nella contestazione della fatturazione e del regime IVA applicato alle operazioni.
art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata come violata dall'Ufficio in relazione alla regolarità della fatturazione/registrazione ai fini IVA.
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza tributaria d'appello.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul requisito della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge in tema di riparto dell'onere della prova e IVA.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nella regola sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi; se il giudice di merito dà conto, anche sinteticamente ma in modo complessivo, degli elementi esaminati, la motivazione supera il minimo costituzionale.
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario di partecipare a un'evasione, o comunque che questi avrebbe dovuto saperlo usando l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualità professionale.
- Il contribuente si libera dimostrando di avere agito senza consapevolezza della frode e di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.
- Ai fini del diritto alla detrazione IVA, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di vantaggi economici dalla rivendita, non sono di per sé decisive se sussistono elementi oggettivi che impongono di sospettare una frode.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la censura mira solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di appello.
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