Cassazione Penale, Sentenza n. 15845/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Brescia perché, pur avendo inflitto all'imputato una pena detentiva di anni 3 e mesi 2, il giudice ha omesso di applicare la pena accessoria obbligatoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dagli artt. 28 e 29 cod. pen.; il PG ha censurato tale omissione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., richiamando inoltre l'art. 445 c.p.p. e la giurisprudenza recente sul patteggiamento "allargato" dopo la riforma del 2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'omessa pronuncia della pena accessoria, quando si tratta di pena obbligatoria conseguente a una condanna detentiva superiore a due anni, è censurabile in cassazione anche se il patteggiamento non aveva esplicitato l'accessorio. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione e, ritenuta dovuta e non discrezionale, ha applicato direttamente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); richiamata per il contesto procedurale in cui è stata emessa la sentenza impugnata
art. 445 cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza di patteggiamento non comporta l'applicazione delle pene accessorie solo in casi determinati; la Corte lo interpreta nel senso che l'esclusione opera solo se non sussiste l'obbligatorietà dell'accessorio
art. 28 cod. pen.
Riguarda le pene accessorie in generale; utilizzato per fondare l'obbligatorietà dell'applicazione di determinati accessori quando il fatto e la pena detentiva lo impongono
art. 29 cod. pen.
Prevede l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria; la Corte ha ritenuto che, dato il livello della pena detentiva, l'interdizione sia obbligatoria
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma di legittimità che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; invocata dal Procuratore per censurare l'omessa applicazione dell'accessorio
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Riferimento procedurale sulla possibilità di annullamento senza rinvio quando si tratta di effetti necessariamente conseguenti alla sentenza impugnata e non discrezionali; la Corte lo applica per giustificare l'annullamento senza rinvio e l'applicazione diretta dell'accessorio
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25 comma 1 lett. a) n. 1
Riforma che ha modificato l'art. 444 c.p.p. e introdotto la possibilità, nell'ambito del patteggiamento, di richiedere la non applicazione o la determinazione della durata delle pene accessorie; la Corte rileva però che tale facoltà non vale per le pene accessorie che siano obbligatorie per legge
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 4768 del 09/01/2024 (Rv. 285748 - 01)
Precedente che conferma la possibilità di censurare in cassazione l'omessa applicazione di pene accessorie obbligatorie nel patteggiamento "allargato"; utilizzato come richiamo interpretativo
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti possono concordare di non applicare o di limitare le pene accessorie solo nei limiti consentiti dalla legge: se la legge prevede l'applicazione obbligatoria di un accessorio in ragione della pena o del tipo di reato, il giudice non può ometterlo.
- Se la pena detentiva applicata supera il termine previsto dalla norma che rende obbligatorio un determinato accessorio (qui, oltre i due anni), l'applicazione dell'accessorio è obbligatoria e l'omissione è censurabile in cassazione.
- Dopo la riforma del 2022 il patteggiamento "allargato" consente accordi sulle pene accessorie, ma tali accordi non possono sottrarre al giudice l'applicazione di accessori imposti dalla legge.
- La Corte di cassazione, quando si tratti di effetto necessariamente conseguente alla sentenza e non di discrezionalità, può annullare senza rinvio e applicare direttamente la pena accessoria, fissandone la durata se la legge non lascia scelta.
- Nelle negoziazioni per il patteggiamento è opportuno che le parti esplicitino chiaramente le previsioni sulle pene accessorie e controllino l'operatività di eventuali obblighi di legge, per evitare annullamenti successivi.
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