Sentenza n. 490/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Puglia – Lecce Sez. I n. 92/2025, resa nel giudizio n. 693/2021, pubblicata mediante deposito in segreteria il 21.01.2025 e notificata a mezzo pec in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 92/2025, che aveva annullato il diniego di riqualificazione urbanistica e imposto una nuova determinazione sui suoli
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata spontanea esecuzione, da parte del Comune, della sentenza n. 92/2025, notificata il 21 gennaio 2025. Tale sentenza aveva annullato il diniego comunale relativo all’istanza di riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà, precedentemente destinata a viabilità e zona di rispetto stradale, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, imponendo all’Amministrazione di riscontrare l’istanza e di procedere alla riqualificazione urbanistica dei suoli. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non risultava essersi rideterminato sull’istanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rituale e fondato il ricorso, constatando documentalmente l’inerzia dell’Amministrazione e la mancata riedizione del potere amministrativo secondo quanto stabilito dal giudicato. Ha quindi ordinato al Comune di Montesano Salentino di dare esecuzione alla sentenza n. 92/2025 e di rieditare il potere amministrativo nei limiti fissati dal relativo dictum, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il Collegio ha riservato, su apposita istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Le spese sono state dichiarate irripetibili per la mancata costituzione dell’Amministrazione, fermo il rimborso al difensore antistatario del ricorrente del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per l’adempimento e prevedendo, in caso di persistente inottemperanza, il possibile ricorso al commissario ad acta.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza amministrativa che impone all’amministrazione di riesercitare il potere secondo i limiti conformativi stabiliti dal giudicato, la mancata adozione di una nuova determinazione integra inottemperanza e legittima il ricorso ex art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di rieditare il potere amministrativo entro un termine determinato, senza sostituirsi ad essa nelle valutazioni ancora riservate alla funzione amministrativa, quando il giudicato impone una nuova decisione ma non esaurisce ogni profilo discrezionale.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta può essere disposta su apposita istanza di parte.
Come è indicizzato
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