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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13215/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta congrua nel riconoscere la responsabilità penale e nel determinare la pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in relazione alla guida in stato di ebbrezza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputato denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge, deducendo un omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte di cassazione ha però ritenuto la doglianza generica e aspecifica, non adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata e comunque non deducibile in sede di legittimità nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza, nella fattispecie con tasso alcolemico riconducibile alla fascia più grave richiamata dalla sentenza di merito.

  • art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    il motivo è stato qualificato come manifestamente inammissibile per genericità e aspecificità, in quanto non specificamente argomentato e non confrontato con la sentenza impugnata.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e puntualmente correlato alla motivazione della sentenza impugnata; una censura generica o apodittica è inammissibile.
  • La deduzione di un vizio di legge non è scrutinabile se formulata in modo da non consentire alla Corte di verificare, sul testo della decisione impugnata, l'effettiva decisività della doglianza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
  • La Cassazione non rivede nel merito la congruità della motivazione di condanna se questa risulta logicamente coerente e immune da vizi giuridici, limitandosi al controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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