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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25895/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo 3 per intervenuta prescrizione, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado. Il ricorso articolava tre censure: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che non fosse adeguatamente dimostrata la conoscenza dell'andamento degli affari sociali; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, lamentando in sostanza una non corretta valutazione delle prove circa l'incameramento di somme in contanti e la mancanza di attendibili riscontri contabili; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per asserito contrasto con il divieto di reformatio in pejus ex art. 597 c.p.p., poiché, a seguito della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 3, la pena non sarebbe stata ridotta. Nei motivi nuovi il ricorrente ha riproposto deduzioni ritenute non decisive dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la motivazione d'appello escludeva in modo puntuale l'ignoranza dell'andamento degli affari sociali, valorizzando la qualità di amministratore unico dell'imputato sin dalla costituzione della società e la deposizione del commercialista, da cui emergeva la consapevolezza di una situazione contabile critica e la preoccupazione per possibili istanze di fallimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a una rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione coerente e specifica della sentenza impugnata, che aveva considerato l'incameramento di contanti e l'assenza di riscontri contabili attendibili a giustificazione dei riversamenti in società. Ha poi reputato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che non vi era stata violazione del divieto di reformatio in pejus: il primo giudice aveva già applicato il minimo della pena con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Corte territoriale aveva soltanto dichiarato estinto per prescrizione il capo 3 (bancarotta semplice) eliminando la sola aggravante dei "più fatti" di bancarotta e mantenendo il giudizio di equivalenza con la recidiva e il trattamento sanzionatorio minimo, senza incidere su segmenti di pena che dovessero essere sottratti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    divieto di reformatio in pejus

    La declaratoria di prescrizione di uno dei reati non comporta automaticamente la riduzione della pena né la necessità di rivedere il giudizio di comparazione tra circostanze, se la pena base minima era già stata irrogata e non vi è un segmento sanzionatorio da eliminare.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    La sentenza di appello ha dichiarato di non doversi procedere per uno dei capi per intervenuta prescrizione.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato in modo coerente e puntuale dal giudice di merito.
  • La censura sull'elemento soggettivo è manifestamente infondata quando la motivazione della sentenza impugnata valorizzi elementi concreti e convergenti, quali la qualifica gestionale dell'imputato e dati probatori specifici da cui desumere la consapevolezza dell'andamento societario.
  • Il divieto di reformatio in pejus non impone una rideterminazione automatica della pena quando, in appello, uno dei reati viene dichiarato estinto per prescrizione ma non risulti applicato alcun segmento di pena riferibile a quel capo e la sanzione residua resti quella già determinata in primo grado al minimo edittale.
  • La declaratoria di prescrizione di un reato concorrente non comporta di per sé la revisione obbligatoria del giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti relativo ai restanti fatti, ove tale giudizio sia autonomamente motivato e la pena finale sia invariata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

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