Cassazione Civile, Ordinanza n. 04866/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una serie di intimazioni di pagamento riferite ad anni d'imposta diversi, deducendo che le cartelle presupposte non gli erano state notificate e che le intimazioni erano comunque viziate da difetto di motivazione. Nei gradi di merito le sue doglianze erano state respinte. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi contro la sentenza della CTR; l'agente della riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata per una cartella e alla procedura di definizione riservata a persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica per le altre cartelle, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere; l'agente della riscossione ha poi confermato il pagamento delle rate e l'annullamento delle restanti partite, chiedendo a sua volta l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti, desunta dalle rispettive richieste e dagli effetti delle procedure definitorie attivate sulle cartelle poste a base delle intimazioni impugnate, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. Ha escluso, per l'esito del giudizio e trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, D.L. n. 119/2018
è richiamato come base della definizione agevolata attivata dal contribuente per una delle cartelle poste a fondamento delle intimazioni impugnate.
art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145/2018
è richiamato come base della procedura di definizione per estinzione riservata alle persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica, attivata per le restanti cartelle.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
è invocato dall'agente della riscossione per la compensazione delle spese in caso di estinzione del giudizio nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione perché norma lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, quindi di stretta interpretazione, e comunque in presenza della cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
è citato come norma che ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti danno atto che le pretese oggetto di lite sono state definite o annullate per effetto di procedure agevolative sopravvenute, può essere dichiarata la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere comporta normalmente la compensazione delle spese di lite se vi è richiesta congiunta delle parti o comunque se le circostanze del caso la giustificano.
- Le disposizioni che prevedono il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza hanno natura eccezionale e sanzionatoria e, pertanto, non si applicano oltre i casi espressamente previsti.
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