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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24355/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA dell'anno 1998 nei confronti di un'impresa individuale, dopo p.v.c. della Guardia di Finanza, rideterminando un maggior reddito mediante accertamento analitico-induttivo. La rettifica si fondava sull'applicazione di un ricarico medio ponderato del 36%, ritenuto più attendibile di quello dichiarato (22,42%), poiché il costo del venduto risultava di gran lunga superiore ai ricavi fatturati, con conseguente giudizio di gestione antieconomica e di vendite sottocosto. La CTR aveva invece ritenuto che i risultati delle percentuali di ricarico fossero meri indizi, non sufficienti senza ulteriori elementi probatori a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti, e aveva quindi respinto l'appello dell'Agenzia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, in combinato con l'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente negato rilievo all'antieconomicità della gestione e alla sproporzione tra costi e ricavi, che invece avrebbero legittimato la rettifica e invertito l'onere della prova sul contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Amministrazione può procedere ad accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; l'apparente antieconomicità costituisce infatti un elemento presuntivo della capacità contributiva non dichiarata e determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza sulla valenza indiziaria delle percentuali di ricarico e sulla presunzione di continuità tra annualità. Poiché la CTR non si era attenuta a tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato quale vizio dedotto in cassazione per violazione di legge

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando questa sia contestabile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    in materia IVA consente la ricostruzione induttiva del reddito/corrispettivi sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 2729 c.c.

    regola i requisiti delle presunzioni semplici; la Corte richiama tali requisiti per l'accertamento, ma afferma che l'antieconomicità può costituire elemento presuntivo sufficiente a fondare la rettifica

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel principio di inversione dell'onere della prova a carico del contribuente una volta emersa l'antieconomicità

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se emergano elementi idonei a far dubitare della completezza e fedeltà dei dati dichiarati.
  • La sproporzione tra costi e ricavi, tale da rendere antieconomica la gestione, costituisce un indice presuntivo della capacità contributiva non dichiarata e può sorreggere la rettifica del reddito e dell'IVA.
  • In presenza di antieconomicità apparente, l'Amministrazione finanziaria non deve fornire ulteriori prove oltre gli elementi presuntivi già emersi, poiché si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • Le percentuali di ricarico accertate in un determinato anno hanno valenza indiziaria anche per annualità diverse, salvo che il contribuente dimostri i mutamenti di mercato o di gestione che giustifichino percentuali differenti.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su ricarichi e antieconomicità, il contribuente deve provare la correttezza delle proprie dichiarazioni e spiegare le ragioni economiche dell'apparente incongruenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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