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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33392/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel corso di un'adunata militare, l'imputato, superiore gerarchico della persona offesa, aveva rivolto al sottoposto un'espressione ingiuriosa e lo aveva toccato o spinto energicamente alla spalla, alla presenza di altri militari e di un superiore gerarchico. Il Tribunale militare lo aveva condannato alla pena di nove mesi di reclusione militare per le condotte contestate ai capi a) e c). La Corte militare di appello aveva riqualificato la condotta del capo c) come ingiuria a danno di un inferiore aggravata, riducendo la pena complessiva a sei mesi di reclusione militare e confermando le statuizioni civili. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, quanto al capo c), l'assenza di abuso di autorità, l'unitarietà della condotta rispetto al capo a), l'assenza o insufficienza di prova del dolo, l'inidoneità del gesto a ledere onore e decoro, il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e l'erroneo diniego della particolare tenuità del fatto. Quanto al capo a), ha contestato il contenuto effettivamente pronunciato, l'assenza di abuso di autorità, il dolo, l'offensività della frase e il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. Ha inoltre dedotto violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, erronea determinazione della pena e vizi delle statuizioni civili, riguardanti la quantificazione del danno e la mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha escluso che la presenza del comandante di plotone implicasse un'autorizzazione dell'imputato a parlare o agire in sua vece, poiché l'imputato esercitava una propria posizione di supremazia gerarchica sul sottoposto. Ha tuttavia considerato il toccamento alla spalla e la successiva frase ingiuriosa come un'unica condotta, realizzata nello stesso contesto, senza soluzione di continuità e con la medesima finalità, escludendo la continuazione tra i capi a) e c). Il gesto è stato ritenuto offensivo in ragione delle sue modalità complessive, del contesto gerarchico, della presenza di altri militari e dell'immediato accompagnamento con la frase ingiuriosa. È stata ritenuta sufficiente la motivazione sul dolo, configurabile come dolo generico, e sono stati dichiarati infondati o inammissibili i motivi sull'offensività, sulla provocazione, sulla particolare tenuità, sull'oltre ogni ragionevole dubbio, sul trattamento sanzionatorio residuo e sulle statuizioni civili. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato del capo c), assorbito nel reato del capo a), con eliminazione di venti giorni di reclusione militare e rideterminazione della pena complessiva in cinque mesi e dieci giorni di reclusione militare. Nel resto il ricorso è stato rigettato. L'imputato è stato inoltre condannato a rifondere alla parte civile le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.600, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 196, comma 2, c.p.m.p.

    La fattispecie tutela sia l'onore e la dignità della persona offesa sia il bene della disciplina militare; richiede che l'autore sia in posizione di supremazia gerarchica rispetto al militare offeso e può essere integrata da parole o gesti lesivi del prestigio dell'inferiore.

  • art. 47, n. 4, c.p.m.p.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla fattispecie contestata e già riqualificata.

  • art. 81 c.p.

    Non è applicabile quando più condotte, realizzate nel medesimo contesto, senza soluzione di continuità e con la stessa finalità, costituiscono un'unica azione naturalistica e giuridica.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La causa di non punibilità è stata esclusa in ragione della lesione del prestigio e dell'onore del sottoposto, della violazione del rapporto gerarchico, della presenza di numerosi militari e dell'incidenza della condotta sul servizio.

  • art. 533 c.p.p.

    oltre ogni ragionevole dubbio

    Il giudizio di responsabilità richiede il superamento del ragionevole dubbio e non una mera plausibilità o verosimiglianza; la Corte ha ritenuto tale standard rispettato sulla base delle convergenti dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 533 c.p.p. quale parametro per la valutazione delle prove e per il giudizio di responsabilità.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione delle sentenze di merito sui profili decisivi.

  • art. 49, comma 2, c.p.

    La deduzione di inidoneità della condotta è stata respinta, poiché il gesto, valutato unitariamente alla frase e al contesto, era concretamente lesivo dei beni protetti.

  • art. 198 c.p.m.p.

    La relativa attenuante non è stata esaminata nel merito perché non specificamente dedotta nei motivi di appello e comunque prospettata in modo generico.

  • art. 185 c.p.

    risarcimento del danno da reato

    Accertato il reato, il danno morale è stato ritenuto derivante dalla condotta illecita; la quantificazione equitativa del danno appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione.

  • art. 541 c.p.p.

    condanna alle spese della parte civile

    La condanna dell'imputato alle spese della parte civile è stata ritenuta conforme al principio della soccombenza, in assenza di specifiche ragioni per la compensazione.

  • art. 53, comma 3, Cost.

    principi dell'ordinamento delle Forze armate

    Richiamato quale fondamento dei principi di disciplina militare che attribuiscono specifico rilievo lesivo a parole o gesti incompatibili con il rispetto dovuto nei rapporti gerarchici.

Massime di principio

  • Nel reato di ingiuria a un inferiore militare, la posizione di supremazia gerarchica dell'autore costituisce il presupposto materiale della fattispecie; la presenza di un ulteriore superiore non implica, di per sé, un'autorizzazione a esercitare in sua vece l'autorità disciplinare.
  • L'ingiuria a un inferiore militare è un reato a dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà di pronunciare parole o compiere gesti oggettivamente lesivi dell'onore, della dignità o del prestigio dell'inferiore, senza necessità di uno specifico intento di offendere o umiliare.
  • Parole volgari o gesti che, nei rapporti tra pari, possono risultare privi di univoco significato dispregiativo assumono rilievo penalmente offensivo quando siano rivolti da un superiore a un inferiore in violazione delle regole della disciplina militare.
  • Un gesto materiale, anche consistente in un toccamento o in una spinta alla spalla, può integrare l'ingiuria reale quando, valutato nel contesto gerarchico, nelle modalità concrete e insieme alle parole pronunciate, risulti lesivo dell'onore e del prestigio dell'inferiore.
  • Condotte verbali e gestuali realizzate nello stesso luogo e tempo, senza soluzione di continuità e con la medesima finalità, possono costituire un'unica azione naturalistica e giuridica, con esclusione della continuazione e dell'aumento di pena per una pluralità di reati.
  • La necessaria offensività della condotta deve essere valutata considerando l'azione nel suo complesso, comprese le modalità del gesto, il contesto gerarchico, la presenza di altri militari e l'incidenza sul servizio; tali elementi possono escludere sia l'inidoneità del fatto sia la particolare tenuità dell'offesa.
  • La contestazione della circostanza attenuante della provocazione deve essere specificamente dedotta nei motivi di impugnazione e sorretta da argomentazioni puntuali; una prospettazione generica o non devoluta al giudice d'appello non è esaminabile in cassazione.
  • La quantificazione equitativa del danno morale derivante dal reato è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante la mera contestazione dell'entità della somma liquidata, salvo specifici vizi motivazionali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioniProve
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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