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Sentenza

Sentenza n. 5172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202403282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di un’istanza di sanatoria edilizia

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado è stato impugnato il diniego del Comune di Marino del 26 settembre 2022 relativo a un’istanza di sanatoria. Il ricorrente aveva dedotto, in primo luogo, che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione dei reati edilizi contestati. In secondo luogo, aveva sostenuto che l’area interessata dalle opere fosse ricompresa in un Piano di recupero urbanistico e che fossero già state cedute aree in vista del rilascio del permesso di costruire. Con un terzo motivo aveva riproposto le medesime argomentazioni, sostenendo che la declaratoria penale di estinzione del reato comportasse la legittimità degli interventi. Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando l’autonomia tra illecito penale e illecito amministrativo e l’irrilevanza, ai fini della sanatoria, della convenzione urbanistica quale elemento esterno al relativo procedimento. In appello è stato articolato un unico motivo, con il quale sono state nuovamente sostenute l’incidenza della prescrizione penale sull’abuso edilizio, l’applicazione della disciplina indennitaria e di sanatoria edilizia, la rilevanza della variante speciale regionale, della dedotta declassificazione dei vincoli e delle norme regionali e statali richiamate. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per mera riproposizione dei motivi di primo grado e genericità delle censure.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. In via preliminare ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità, poiché l’atto di appello si limitava sostanzialmente a riproporre le censure già formulate in primo grado, senza individuare specifiche critiche alla motivazione della sentenza del TAR e senza spiegare per quali ragioni le conclusioni del primo giudice fossero errate. Il Collegio ha precisato che l’effetto devolutivo dell’appello non esonera l’appellante dall’onere di formulare motivi specifici e di confutare la sentenza impugnata. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato anche nel merito: la prescrizione del reato edilizio non determina la sanatoria urbanistico-edilizia dell’opera e non fa venir meno il potere-dovere dell’amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo in sanatoria, comprese le eventuali prescrizioni urbanistiche e vincolistiche incompatibili con l’intervento. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria con modalità da remoto.

  • art. 32 l. 47/1985

    Richiamato dall’appellante in relazione alla necessità di verificare l’eventuale acquisizione del parere previsto per la sanatoria edilizia.

  • art. 22 l.r. Lazio 15/2008

    Richiamato dall’appellante in relazione all’accertamento di conformità edilizia con riferimento sia al momento di esecuzione dell’intervento sia a quello della richiesta.

  • d.l. 269/2003

    Richiamato dall’appellante nel quadro della disciplina della sanatoria edilizia.

  • l.r. Lazio 28/1980

    Richiamata dall’appellante in relazione alla variante speciale per le nuove edificazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello è inammissibile la mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado quando l’appellante non formula specifiche critiche alla sentenza impugnata e non indica le ragioni per cui le statuizioni del primo giudice sarebbero erronee.
  • L’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo dell’appellante di confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di primo grado; l’atto di appello deve contenere una critica argomentata delle rationes decidendi.
  • L’estinzione per prescrizione del reato edilizio non determina la sanatoria urbanistico-edilizia dell’opera e non fa venir meno il potere-dovere dell’amministrazione di verificare i presupposti per il rilascio del titolo in sanatoria.
  • Nel procedimento di sanatoria edilizia l’amministrazione deve verificare autonomamente la compatibilità dell’opera con la disciplina urbanistica e vincolistica applicabile; la declaratoria penale di prescrizione non sostituisce tale accertamento né rende legittimo l’intervento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

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