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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28938/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva escluso una delle aggravanti (art. 625 n.4 c.p.) ma aveva riconosciuto la recidiva facoltativa e aveva quantificato la pena rideterminandola in 2 anni e 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa. Due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per il riconoscimento della recidiva, con la censura che la Corte di appello si era limitata a richiamare i precedenti e a dire che gli effetti della recidiva erano "sterilizzati" dalle circostanze attenuanti generiche senza fare la verifica concreta richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, livello di offensività, ecc.); (2) vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e sulla dosimetria della pena (quantificazione ritenuta eccessiva e motivata in modo apodittico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso fondato sul primo motivo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte di appello non ha adempiuto all'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza sulle recidive facoltative; il secondo motivo è stato assorbito in relazione al primo. La causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà valutare la recidiva e, conseguentemente, riconsiderare la determinazione della pena secondo i principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n.4 e n.5)

    Riferimento alle aggravanti contestate (effrazione o altra circostanza connessa al furto e al tentativo di introduzione in casa); utilizzata come quadro fattuale per la valutazione delle circostanze e del trattamento sanzionatorio

  • art. 624 e 624-bis cod. pen.

    Riferimento ai reati di furto e furto aggravato, costituenti il nucleo del capo di imputazione rispetto ai quali sono stati valutati precedenti e recidiva

  • art. 56, art. 110 c.p.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato e alla responsabilità per concorso di persone nei reati contestati

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso alla Corte di Cassazione in relazione ai motivi dedotti (ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia e deduzioni nei limiti dell'art.173)

  • Massima giurisprudenziale - Sezioni Unite n. 35738 del 27/10/2010 (Calibè, Rv.247838)

    Principio secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva, il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, valutando natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, qualità delle condotte e altri elementi individualizzanti

  • Sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018 (Rv.274782) e Sez. 6 n.16244 del 27/02/2013 (Rv.256183)

    Ulteriori conferme giurisprudenziali dell'onere motivazionale specifico in ordine all'applicazione o esclusione della recidiva facoltativa

  • Sezioni Unite n. 5859 del 15/02/2012

    Citata come principio che richiede motivazione pregnante in ordine alla relazione qualificata tra precedenti e reato per l'applicazione della recidiva

Massime di principio

  • Quando la recidiva facoltativa è contestata, il giudice deve motivare specificamente la decisione: non è sufficiente il mero richiamo alla esistenza di precedenti; va valutata la natura dei precedenti, la loro omogeneità rispetto al reato attuale, la distanza temporale, l'occasionalità delle ricadute e ogni indice della personalità e pericolosità dell'imputato.
  • Dichiarare che gli effetti della recidiva sono "sterilizzati" da circostanze attenuanti generiche non esonera il giudice dall'onere di spiegare concretamente perché e come ciò avvenga; la motivazione deve documentare il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
  • Se la motivazione sulla recidiva è carente, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quella questione e rinviare per nuovo giudizio sulla recidiva e, se del caso, sulla dosimetria della pena, perché la rinnovata valutazione può incidere sul trattamento sanzionatorio complessivo.
  • Nelle impugnazioni analoghe, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di una relazione qualificata tra precedenti e reato attuale (diversità di condotte, grande distanza temporale, carattere occasionale delle ricadute) e sollecitare motivazione puntuale da parte del giudice.
  • La determinazione della pena va sempre ricondotta al giudizio motivato di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; un ripensamento sulla recidiva impone di riconsiderare quel bilanciamento e la quantificazione finale della pena.

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