Cassazione Penale, Sentenza n. 41679/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/07/2025 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 20/05/2025 con applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (coltivazione/spaccio). Il ricorrente, tramite sei motivi, deduceva: 1) violazione dell'art. 74 e travisamento della prova contestando l'attribuzione del telefono, la partecipazione a una chat Signal e conversazioni ambientali; sosteneva che il nickname non lo identificava, che parte del periodo era trascorsa in Spagna e che i dati sul telefono non provavano l'uso continuativo; chiedeva la riclassificazione in mero concorso nello spaccio; 2) violazione degli artt. 110 cod.pen. e 73 DPR 309/1990 sostenendo che il ruolo fosse di "osservatore" e non direttivo; 3) omessa motivazione su specifico motivo di gravame contenuto nella memoria difensiva; 4) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per motivazione apparente sulle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure alternative (principio di proporzionalità e gradualità); 5) uso di motivazione seriale e copia/incolla da altri provvedimenti; 6) argomentazioni stereotipate e mancata individualizzazione della valutazione cautelare ex art. 292, comma 2, lett. c).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le prime tre censure (legate alla gravità indiziaria) fossero inammissibili perché il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della violazione di norme o della manifesta illogicità della motivazione e non consente un nuovo apprezzamento dei fatti o delle prove. Il Collegio ha valutato congrua la motivazione del Tribunale del riesame che aveva richiamato intercettazioni, audio-video, servizi di osservazione, tabulati/GPS, analisi di telefoni e sequestri (tra cui 421,60 Kg di marijuana sequestrati) per ritenere sussistente il reato associativo e la partecipazione del ricorrente quale gestore dell'attività di coltivazione, contributo operativo funzionale all'associazione; ha richiamato giurisprudenza che richiede, per l'art. 74 DPR 309/1990, la presenza di un accordo criminoso, persistenza del vincolo e organizzazione idonea al programma criminoso, elementi ritenuti presenti. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato l'applicazione della presunzione relativa ex art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati richiamati e ha ritenuto sufficiente l'annotazione dell'assenza di elementi idonei a vincere quella presunzione, avendo il Tribunale puntualmente indicato elementi confermativi (carattere professionale della condotta, entità dell'impegno, assenza di occupazione lecita). I motivi quinto e sesto sono stati rigettati come generici e privi di concreto confronto critico. Conseguentemente è stata disposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riconosciuto come fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che per la sua configurabilità è sufficiente un contributo operativo e funzionale all'organizzazione, senza atto di investitura formale, purché sussistano accordo criminoso, permanenza del vincolo e organizzazione idonea al programma criminoso
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sui singoli reati-fine (coltivazione/detenzione e spaccio); utilizzata nel giudizio per la qualificazione delle condotte come reati-fine rispetto al delitto associativo
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte distingue tra concorso nel reato-fine e partecipazione ad associazione, ritenendo che gli elementi indiziari possano caratterizzare la fattispecie associativa quando vi sia organizzazione e contributo stabile
art. 273 cod. proc. pen.
Il principio relativo alla gravità indiziaria: la Corte richiama che gravi indizi sono elementi logici o rappresentativi che costituiscono una qualificata probabilità di colpevolezza, idonei a giustificare misure cautelari in vista di future acquisizioni probatorie
art. 274 cod. proc. pen.
Norma procedurale sulle misure cautelari richiamata in relazione alle esigenze cautelari; la Corte verifica che il giudice abbia considerato gli elementi richiesti dalla legge
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ribadisce la presunzione relativa sulle esigenze cautelari quando sono contestati reati gravi elencati dal comma 3: il giudice può ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria dall'indagato; l'onere motivazionale è attenuato salvo che la difesa allegi elementi contrari
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione e di individualizzazione della misura cautelare; la Corte ha però ritenuto le censure sulla mancata individualizzazione generiche e non fondate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'effetto dell'inammissibilità del ricorso e la possibile condanna per spese e sanzione pecuniaria in mancanza di assenza di colpa sulla determinazione della causa di inammissibilità; applicata per irrogare la sanzione al ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rinnovare la valutazione probatoria o chiedere il riesame dei fatti
- Per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice deve solo dare atto dell'assenza di elementi idonei a superare tale presunzione, salvo che la difesa produca elementi concreti contrari
- Per configurare il delitto associativo ex art. 74 DPR 309/1990 non è necessaria una formale investitura: è sufficiente un contributo volontario, consapevole e operativo che risulti funzionale all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione
- Le censure meramente generiche o asserzioni non argomentate (es. "motivazione seriale" senza puntuali confronti) sono inammissibili in Cassazione
- Se la difesa pone elementi concreti e specifici idonei a dimostrare che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, il giudice deve motivare in modo più pregnante il rifiuto; in mancanza di tali elementi il rigore motivazionale è attenuato
- Prove tecniche come sequestri, intercettazioni, chat o telefonini rinvenuti in luoghi legati all'attività illecita, se collegate tra loro, possono integrare la gravità indiziaria purché la motivazione colleghi tali elementi alla partecipazione stabile all'organizzazione
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