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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22683/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di minaccia. Con il primo motivo ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto alla credibilità della persona offesa, sostenendo che le sue dichiarazioni non sarebbero attendibili anche per l'interesse economico connesso alla sua costituzione di parte civile. Con il secondo motivo ha denunciato l'inosservanza della legge in tema di procedibilità, contestando la ritenuta procedibilità d'ufficio del reato. La parte civile ha trasmesso memoria con conclusioni scritte, ma in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su una ricostruzione alternativa dei fatti e volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, osservando comunque che la motivazione di merito era immune da vizi logici. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché il delitto di minaccia contestato era procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 612, comma 3, c.p., essendo aggravato dall'uso dell'arma. Ha inoltre escluso la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile, poiché la relativa memoria era stata depositata tardivamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    termine di 15 giorni prima dell'udienza

    la memoria della parte civile depositata oltre tale termine è tardiva e non può fondare la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di quella parte nel giudizio di cassazione

  • art. 612, comma 3, c.p.

    il reato di minaccia è procedibile d'ufficio quando è aggravato dall'uso dell'arma

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie al solo fine di ottenere una nuova valutazione del merito, salvo che si deducano reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando si risolve nella richiesta di sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, se la sentenza impugnata espone in modo logico e coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità.
  • Quando il reato di minaccia è aggravato dall'uso di un'arma, la procedibilità è d'ufficio; è quindi infondata la doglianza che presupponga una diversa condizione di procedibilità.
  • La tardiva costituzione o partecipazione della parte civile nel giudizio di cassazione impedisce la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese da essa sostenute in quel grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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