Cassazione Penale, Sentenza n. 18180/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto che disponeva la confisca di quote sociali e beni aziendali della srl Ciampittiello Group e di altri immobili, contestando: a) l'illegittima inquadramento di Ciampittiello Mario quale soggetto pericoloso ai sensi dell'art.1, co.1, lett. b) d.lgs. n.159/2011 (per "abitudine" a delitti lucrogenetici, in particolare usura 2009-2015), rilevando che le condanne erano in parte patteggiate ed espiazione della pena avvenuta in affidamento in prova; b) l'erronea applicazione del regime di confisca preventiva, anche in rapporto alla presunta coincidenza o diversità rispetto alla confisca penale già eseguita e alla dimensione del profitto illecito (i ricorrenti contestavano il quantum e sostenevano che altri soggetti/aziende producessero redditi non oggetto di confisca); c) la mancanza di correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e gli acquisti/beni confiscati (molti investimenti risultavano posteriori) e la mancata prova della derivazione illecita dei beni, nonché la disponibilità formale in capo a terzi (soci) con presunte capacità reddituali proprie.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di Ciampittiello Mario nella categoria della lett. b) dell'art.1 d.lgs. 159/2011, fondata sulle plurime condotte di usura commesse tra il 2009 e il 2015, considerate delitti "lucrogenetici" e sufficiente base per il giudizio di pericolosità storica anche se parte delle pene furono patteggiate ed eventualmente espiate in affidamento. La Corte ha ribadito che il giudice di prevenzione può avvalersi di titoli penali (ma non di assoluzioni) e di una ricostruzione indiziaria per accertare l'abitualità e la produzione di reddito illecito. Ha inoltre confermato la distinzione tra confisca penale (per equivalente) e confisca di prevenzione: quest'ultima ha scopo recuperatorio basato sul criterio della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo di pericolosità; può pertanto colpire beni il cui valore complessivo ecceda quanto già confiscato in sede penale se la sproporzione è provata. Quanto alla correlazione temporale, la Corte ha ritenuto legittimo confiscare acquisti avvenuti subito dopo la cessazione del periodo di pericolosità quando sussistono indici rigorosi che collegano le acquisizioni a risorse accantonate nel periodo di illecita attività. Le censure relative ai conti e ai ricavi di altre imprese sono state esaminate e respinte come insussistenti o non idonee a disarticolare la motivazione di merito. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.1, co.1, lett. b)
"le 'categorie di delitto' ... triplice requisito - ... a) delitti commessi abitualmente ... b) che abbiano effettivamente generato profitti ... c) i quali ... costituiscano ... l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito"
La Corte interpreta la norma in senso 'tassativo': per applicare la lett. b) è necessario provare, sulla base di elementi di fatto motivati, l'abitualità di delitti produttivi di reddito, che abbiano generato profitti e che detti profitti costituiscano una componente significativa del reddito nel periodo considerato
d.lgs. n.159 del 2011, art.24, co.1
Individua le ipotesi di confisca di prevenzione: a) prova diretta della derivazione illecita; b) presunzione ragionevole fondata sulla sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti
Costituzione, art.13 e art.42; art.117 e Protocollo addizionale n.1 CEDU
"(art.13, secondo comma, Cost.)"
Richiamate a presidio della necessità di criteri tassativi e motivazione puntuale quando si limitano diritti fondamentali e la proprietà
Corte Costituzionale, sent. n.24 del 2019
"la circostanza che la sproporzione ... sia stato elevato ... a requisito alternativo e autonomo ... non modifica la ratio delle misure"
Conferma che la verifica della sproporzione è parametro probatorio autonomo per la confisca di prevenzione, nel rispetto dei canoni di tassatività e garanzia
Corte EDU, Garofalo c. Italia (13/02/2025) e De Tommaso c. Italia (2017)
"la misura ... si basa su una valutazione diagnostica: ... accertare se, durante un determinato periodo di tempo, si possa presumere che l'individuo ... abbia commesso reati e ... abbia acquisito beni ... la cui origine lecita non possa essere dimostrata"
La Corte EDU ha ritenuto non penale la confisca di prevenzione quando la normativa nazionale e la finalità siano ricostruite come strumento ripristinatorio; inoltre ha indicato i criteri (natura/scopo/gravità/procedure) per valutare la lecita natura della misura
Giurisprudenza di legittimità (esempi: Sez. I n. 31209/2015; Sez. I n. 349/2017; Sez. VI n. 36421/2021)
La Corte richiama orientamenti consolidati: non possono essere usate sentenze di assoluzione per motivare confisca preventiva; il giudice di prevenzione può utilizzare condanne o altri elementi di fatto; è legittimo includere acquisti post-periodo se esistono indici rigorosi di derivazione dalle risorse accumulate
Massime di principio
- Per applicare la confisca di prevenzione ex art.1 co.1 lett. b) d.lgs. 159/2011 è necessario motivare, con elementi di fatto, l'abitualità di delitti produttivi di reddito, l'effettiva produzione di profitti e la loro incidenza sul reddito del soggetto nel periodo considerato
- Il giudice di prevenzione può avvalersi di titoli penali (anche patteggiamenti) e di ricostruzioni indiziarie fondate sull'analisi patrimoniale; non può invece fondarsi su sentenze di assoluzione contraddittorie
- La confisca di prevenzione è distinta dalla confisca penale per equivalente: ha finalità recuperatoria basata sulla sproporzione tra redditi/investimenti e può, entro i limiti della sproporzione accertata, superare l'importo già confiscato in sede penale
- La correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisti è richiesta, ma acquisti effettuati subito dopo la cessazione del periodo possono essere confiscati se sussistono indici rigorosi che ne collegano l'origine alle provviste accumulate durante il periodo illecito; quanto maggiore il tempo intercorso, tanto più stringenti devono essere gli indizi
- L'onere probatorio principale della verifica della sproporzione grava sull'accusa; al terzo formalmente intestatario dei beni è sufficiente allegare in modo plausibile la propria capacità reddituale, senza dover fornire una prova piena della liceità oltre ogni ragionevole dubbio
- In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è limitato a profili di violazione di legge e alla compliance dei criteri di tassatività e motivazione: decisioni ampiamente motivate sul piano fattuale sono difficilmente rimesse in discussione
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