Sentenza del 17/11/2020 n. 2633 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento IVA anno 2013 per maggior imposta (E. 103.407) contestando che i canoni di un contratto di locazione finanziaria immobiliare fossero fatturati senza IVA sulla base di dichiarazioni di intento dell'utilizzatrice (esportatore abituale). L'ufficio ha ritenuto che il contratto fosse, nella sostanza, una cessione di fabbricato (leasing traslativo) e non una prestazione di servizi soggetta a esenzione, sulla base delle clausole contrattuali e del trasferimento dei rischi/benefici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello della A. spa confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto che il contratto di leasing vada qualificato sostanzialmente come cessione di bene immobiliare perché: è previsto il trasferimento della proprietà finale, la somma dei canoni (più interessi) corrisponde sostanzialmente al valore venale del bene e la maggior parte dei rischi e benefici è trasferita all'utilizzatore sin dalla consegna (assicurazione, tasse, manutenzione a carico dell'utilizzatore). È stato inoltre affermato che la definizione agevolata (pace fiscale) perfezionata dall'utilizzatrice non incide sulla posizione tributaria autonoma della contribuente. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972 art. 8, comma 1, lett. e
Riferimento normativo usato dalla contribuente per qualificare gli addebiti come prestazioni di servizi; la sentenza però valorizza la definizione sostanziale del rapporto ai fini IVA, distinto dalla mera qualificazione formale.
Direttiva 2006/112/CE art. 14
Richiamata per il principio comunitario secondo cui la nozione di 'cessione di beni' va interpretata sostanzialmente come trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario, indipendentemente dalla formalità del trasferimento giuridico.
D.P.R. 633/1972 art. 30, comma 3, lett. c
Richiamato nella giurisprudenza citata (Cass.) in tema di diritto al rimborso IVA per beni ammortizzabili detenuti in leasing e per evidenziare la sostanziale equiparazione tra leasing e acquisto quando ricorrono specifiche condizioni.
Legge 4 agosto 2017, n. 124 (definizione di leasing finanziario)
Citata dalla contribuente per sostenere la superabilità della distinzione tra leasing traslativo e di godimento; la decisione invece applica il principio sostanzialista derivante da giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Prassi ministeriale (circolari e risoluzioni: es. circolare 145/E/1998, ris. 57/E/1997, risposte 2009 e 2018)
La prassi ministeriale è richiamata a supporto dell'interpretazione di equivalenza tra leasing immobiliare e cessione di bene quando ricorrono determinate condizioni; la CTR ha ritenuto coerente tale prassi con la giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Massime di principio
- Per qualificare un contratto di leasing immobiliare come 'cessione di bene' ai fini IVA conta la sostanza: trasferimento della proprietà alla scadenza, trasferimento della maggior parte dei rischi e benefici all'utilizzatore sin dalla consegna, e somma delle rate (inclusi interessi) sostanzialmente coincidente con il valore venale del bene sono elementi decisivi.
- La valutazione è caso per caso: le clausole contrattuali che pongono a carico dell'utilizzatore oneri tipici del proprietario (assicurazione, tasse, manutenzione, ecc.) rafforzano la qualificazione come cessione.
- La definizione formale del contratto non prevale se la sostanza economica indica trasferimento di potere di disporre come proprietario (principio di prevalenza della sostanza sulla forma sancito dal diritto comunitario).
- La definizione agevolata o il pagamento del tributo da parte di un soggetto diverso non estingue né impedisce la pretesa tributaria verso altro soggetto distintamente obbligato: l'obbligazione tributaria è autonoma per ciascun soggetto.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente richiesto in ogni verifica 'a tavolino'; la sua necessità dipende dalla normativa e dalla specifica procedura amministrativa. Tuttavia, è importante documentare le risposte e produrre elementi contrattuali fin dalla fase istruttoria.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare e dimostrare l'assenza dei presupposti della cessione sostanziale (ad esempio: riscatto rilevante rispetto al valore, ripartizione dei rischi a favore del concedente, canoni non corrispondenti al valore venale) e produrre elementi probatori sulle reali modalità economiche dell'operazione.
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