Cassazione Penale, Ordinanza n. 25861/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per episodi criminosi in materia di stupefacenti. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente ripetitivo dei motivi di appello e diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. In particolare, il ricorrente contestava la ricostruzione del capo 75), sostenendo l'insufficienza o l'erroneità della motivazione circa il suo coinvolgimento nell'acquisto di complessivi 20 kg di eroina, ma la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano già valorizzato in modo congruo la deposizione di un teste, gli esiti di processi a carico di coimputati per il medesimo fatto, le intercettazioni telefoniche e i riscontri derivanti dall'individuazione di un covo. Quanto al capo 105), il ricorso mirava ancora a una rilettura delle fonti probatorie, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logica e adeguata, basata sulle dichiarazioni di un altro teste e sui riscontri delle indagini riferiti da un ufficiale di p.g.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza impugnata resta quindi ferma nella parte in cui afferma la responsabilità dell'imputato per i fatti di spaccio/traffico di stupefacenti e per l'aggravante quantitativa contestata.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
La Corte richiama la disposizione per qualificare come aggravato il fatto in ragione dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, ritenendo integrata l'aggravante sulla base della prova del quantitativo complessivo di 20 kg di eroina e del principio attivo superiore ai 500 grammi.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente denuncia di vizi motivazionali o di diritto, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, non manifestamente illogica e fondata su criteri inferenziali e massime di अनुभवienza logicamente condivisibili.
- L'accertamento dell'apporto dell'imputato a una vicenda di stupefacenti può essere fondato su un complesso di elementi indiziari convergenti, quali dichiarazioni testimoniali, intercettazioni, riscontri investigativi ed esiti di procedimenti a carico di coimputati.
- L'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 è configurabile quando la quantità e il principio attivo della sostanza risultino tali da evidenziare una rilevanza qualificata del fatto secondo il dato probatorio valorizzato dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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