Corte di giustizia, Sentenza C-327/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2018. — Marc Jacob e Ministre des Finances et des Comptes publics contro Ministre des Finances et des Comptes publics e Marc Lassus. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati diversi – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 8 – Operazione di scambio di titoli – Plusvalenze relative a tale operazione – Differimento di imposta – Minusvalenze al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti – Potere impositivo dello Stato di residenza – Differenza di trattamento – Giustificazione – Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. — Cause riunite C-327/16 e C-421/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in due rinvii pregiudiziali del Conseil d’État francese, chiarisce il rapporto tra la direttiva fusioni e il regime francese di differimento dell’imposta sulle plusvalenze da scambio di titoli. Conferma che l’accertamento della plusvalenza al momento dello scambio e il suo assoggettamento solo alla successiva cessione sono compatibili con l’articolo 8 della direttiva, anche se la cessione avviene sotto la competenza di un altro Stato membro. Però, in una situazione transfrontaliera, la libertà di stabilimento impone di non discriminare il non residente nella compensazione delle minusvalenze realizzate alla cessione successiva.
Differimento d’imposta sulle plusvalenze da scambio di titoli: compatibilità con la direttiva fusioni e con la libertà di stabilimento della mancata compensazione delle minusvalenze in caso di trasferimento di residenza
La questione giuridica
Se l’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE osti a un sistema nazionale che accerta la plusvalenza da scambio di titoli al momento dello scambio ma ne differisce l’imposizione alla successiva cessione dei titoli ricevuti, e se tale Stato possa comunque imporla anche quando la cessione avvenga sotto la competenza fiscale di un altro Stato membro; inoltre, nella causa C‑421/16, se l’articolo 49 TFUE osti a negare, in tale situazione, la compensazione di un’eventuale minusvalenza realizzata alla cessione quando tale compensazione sarebbe invece ammessa per un residente.
Principio di diritto
L’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE non vieta a uno Stato membro di accertare la plusvalenza da scambio di titoli al momento dell’operazione e di differirne l’imposizione fino alla successiva cessione dei titoli ricevuti, anche se tale cessione rientra nella competenza fiscale di un altro Stato membro; la direttiva non armonizza infatti la ripartizione del potere impositivo. Tuttavia, l’articolo 49 TFUE osta a una normativa che, quando la cessione avviene fuori dalla competenza fiscale dello Stato che aveva differito l’imposta, nega al contribuente non residente la compensazione di una minusvalenza realizzata alla cessione, se tale compensazione sarebbe riconosciuta a un contribuente residente in analoga situazione. Spetta agli Stati membri disciplinare le modalità di compensazione e di calcolo nel rispetto della libertà di stabilimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 90/434/CEE
- Articolo 8 della direttiva 90/434/CEE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 43 CE
Differimento d’imposta sulle plusvalenze da scambio di titoli: compatibilità con la direttiva fusioni e con la libertà di stabilimento
La Corte di giustizia si pronuncia su due rinvii pregiudiziali del Conseil d’État francese relativi al regime fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti da operazioni di scambio di titoli. La controversia riguarda, da un lato, la compatibilità con l’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE di un sistema che accerta la plusvalenza al momento dello scambio ma ne rinvia l’imposizione alla successiva cessione dei titoli ricevuti; dall’altro, la compatibilità con l’articolo 49 TFUE della mancata presa in considerazione di una minusvalenza realizzata alla cessione quando il contribuente è non residente al momento di tale cessione.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑327/16, Marc Jacob, residente fiscale in Francia al momento dello scambio, aveva conferito titoli di una società francese a un’altra società francese ricevendo titoli di quest’ultima; la plusvalenza fu posta in differimento. Successivamente trasferì la residenza in Belgio e, alla cessione dei titoli ricevuti, l’amministrazione fiscale francese tassò la plusvalenza differita. Nella causa C‑421/16, Marc Lassus, residente fiscale nel Regno Unito, aveva conferito titoli di una società francese a una società lussemburghese; anche in questo caso la plusvalenza fu differita. Alla successiva cessione di una parte dei titoli ricevuti, l’amministrazione fiscale francese impose la frazione corrispondente della plusvalenza differita, senza tenere conto della minusvalenza che, secondo il contribuente, risultava dall’operazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 90/434/CEE, come modificata e adattata;
- l’articolo 1 della direttiva, sull’ambito di applicazione alle operazioni tra società di due o più Stati membri;
- l’articolo 2, lettera d), sulla nozione di scambio di azioni;
- l’articolo 3, sulle società di uno Stato membro;
- l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, sulla neutralità fiscale dello scambio e sulla possibilità per gli Stati membri di tassare il profitto derivante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti;
- l’articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento;
- l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale. Sono inoltre menzionate la convenzione franco-belga del 1964 e la convenzione franco-britannica del 1968, oltre a disposizioni del code général des impôts francese.
Ricevibilità e ambito di applicazione della direttiva
La Corte respinge le obiezioni di irricevibilità. Per la causa C‑327/16 osserva che, benché l’operazione fosse interna, la normativa francese di attuazione della direttiva si applicava anche alle operazioni interne e riprendeva soluzioni della direttiva stessa; ciò giustifica l’interpretazione uniforme. Per la causa C‑421/16 chiarisce che l’ambito di applicazione della direttiva non dipende dalla residenza fiscale del socio, ma dal fatto che lo scambio coinvolga società di Stati membri diversi che soddisfano le condizioni dell’articolo 3.
Interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE
Quanto alle prime questioni, la Corte afferma che l’articolo 8 mira a garantire la neutralità fiscale dello scambio: l’operazione non deve di per sé costituire fatto generatore di imposta per il socio. Tuttavia, la direttiva tutela anche gli interessi finanziari dello Stato che aveva il potere impositivo sui titoli prima dello scambio e consente di tassare il guadagno alla successiva cessione dei titoli ricevuti.
La Corte precisa che la direttiva non armonizza le tecniche nazionali di attuazione né i criteri di ripartizione del potere impositivo. Di conseguenza, uno Stato membro può:
- accertare la plusvalenza al momento dello scambio;
- differirne l’effettiva imposizione fino alla cessione successiva dei titoli ricevuti. Tale meccanismo non viola la neutralità fiscale, perché non tassa lo scambio in sé, ma soltanto la plusvalenza quando diviene effettivamente imponibile. Inoltre, il fatto che la cessione successiva avvenga nella competenza fiscale di un altro Stato membro non priva lo Stato di origine del proprio potere impositivo sulla plusvalenza maturata nel suo ambito di competenza.
Rapporto con la competenza fiscale di un altro Stato membro
Rispondendo alle seconde questioni, la Corte ribadisce che l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, riconosce agli Stati membri il diritto di tassare il profitto derivante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti. La direttiva, però, non stabilisce come si ripartisca tale potere tra gli Stati membri. In assenza di armonizzazione, la ripartizione resta affidata agli Stati membri, che possono disciplinarla per via convenzionale o unilaterale nel rispetto del diritto dell’Unione.
Perciò, il solo fatto che la cessione successiva ricada nella competenza fiscale di un altro Stato membro non impedisce allo Stato che aveva accertato la plusvalenza da scambio di applicare l’imposta al momento della cessione, se quella plusvalenza rientrava nella sua competenza originaria.
Libertà di stabilimento e mancata compensazione della minusvalenza
Sulle questioni dalla terza alla quinta della causa C‑421/16, la Corte afferma che la direttiva non disciplina la compensazione di eventuali minusvalenze realizzate alla successiva cessione, né le modalità di calcolo di tale compensazione; la questione va dunque esaminata alla luce dell’articolo 49 TFUE.
La Corte rileva che la normativa francese trattava diversamente il contribuente residente e quello non residente al momento della cessione successiva: il primo poteva compensare la minusvalenza, il secondo no. Tale differenza di trattamento è idonea a scoraggiare le operazioni di ristrutturazione societaria rientranti nella direttiva e costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento.
La giustificazione fondata sulla ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri non è, in questa fattispecie, sufficiente. A differenza della giurisprudenza sull’uscita delle plusvalenze, qui non si discute di un debito d’imposta già definitivamente cristallizzato al momento del trasferimento della residenza, bensì di un’imposta differita che diviene esigibile solo al momento della cessione successiva. Pertanto, quando lo Stato esercita il proprio potere impositivo proprio in quel momento, deve tener conto anche della minusvalenza realizzata in tale occasione, se ciò avviene per i residenti in situazione comparabile.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE non osta al meccanismo nazionale di accertamento immediato della plusvalenza e differimento dell’imposizione alla cessione successiva;
- la stessa disposizione non osta neppure a che lo Stato d’origine imponga la plusvalenza differita al momento della cessione, anche se quest’ultima rientra nella competenza fiscale di un altro Stato membro;
- tuttavia, l’articolo 49 TFUE osta a una normativa che, in tale situazione, neghi al non residente la compensazione di una minusvalenza realizzata alla cessione, quando tale compensazione sarebbe riconosciuta a un residente. Le modalità di compensazione e di calcolo della minusvalenza restano rimesse agli Stati membri, nel rispetto della libertà di stabilimento.
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