Cassazione Penale, Ordinanza n. 25931/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la sua condanna per furto. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla dichiarazione di responsabilità, sia sulla qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono generici, perché non sviluppano una critica specifica e puntuale alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale aveva analizzato in modo analitico le risultanze istruttorie e la questione della qualificazione del fatto.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente assertivi o generici; la censura deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 591 c.p.p.
La genericità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente dedurre in modo apodittico violazione di legge o vizio di motivazione: occorre una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
- La censura sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se non si confronta con le rationes decidendi e con l'analisi delle emergenze istruttorie svolta dal giudice di merito.
- La genericità dei motivi di ricorso integra causa di inammissibilità quando impedisce alla Corte di verificare l'effettiva consistenza delle doglianze.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse ipotesi espressamente previste dalla legge.
Come è indicizzato
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