Cassazione Civile, Ordinanza n. 25409/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava l'omesso versamento di IVA, IRAP e IRPEF per l'anno 1997 in relazione all'attività dell'istituto Canadian College Italy. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Pescara, ottenendo accoglimento solo limitato alle sanzioni; la CTR Abruzzo, dopo un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, aveva poi rigettato l'appello della contribuente ritenendo: da un lato, che l'accertamento fosse correttamente rivolto alla persona fisica quale amministratrice e legale rappresentante dell'istituto, in presenza di stabile organizzazione in Italia; dall'altro, che non fosse stata provata l'avvenuta tassazione/il versamento delle imposte in uno Stato estero. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva due motivi: (1) violazione/falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente imputato l'accertamento alla persona fisica sulla base di presunzioni asseritamente fallaci; (2) violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione del presupposto della territorialità delle operazioni di pagamento dei salari, sostenendo che selezione dei docenti, conclusione dei contratti e pagamenti delle prestazioni erano avvenuti in Canada.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente i due motivi, osservando anche profili di inammissibilità per scarsa intelligibilità dei parametri normativi evocati e per difetto di specificità della seconda censura, ma ha comunque dichiarato le doglianze manifestamente infondate. Ha rilevato che sulla legittimazione passiva si era formato giudicato interno, perché la precedente sentenza di Cassazione n. 32081/2018 aveva definitivamente accertato che la pretesa fiscale era diretta alla contribuente nella sua veste di amministratrice e legale rappresentante della Canadian College Italy. Quanto al secondo motivo, ha valorizzato l'irretrattabile accertamento della stabile organizzazione in Italia e la mancata prova del versamento delle ritenute fiscali in uno Stato estero, osservando che le allegazioni della ricorrente sulla localizzazione in Canada di alcune attività erano mere asserzioni non idonee a scalfire il quadro fattuale già accertato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 38, 39 e 41 d.P.R. 600/1973
Richiamati dalla ricorrente per contestare l'imputazione dell'accertamento e il presupposto impositivo; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva perché la pretesa era già stata definitivamente ricondotta alla contribuente quale legale rappresentante e in presenza di stabile organizzazione in Italia.
art. 2729 c.c.
Invocato per contestare il ricorso alle presunzioni; la censura è stata ritenuta infondata perché il giudicato interno aveva già fissato i fatti rilevanti.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Utilizzato come parametro del ricorso per cassazione; la Corte rileva anche profili di scarsa intellegibilità e difetto di specificità delle doglianze.
art. 380-bis c.p.c.
Menzionato in relazione alla proposta del relatore e alla regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando su un punto decisivo della controversia si è formato giudicato interno per effetto di una precedente pronuncia di legittimità, la questione non può essere nuovamente rimessa in discussione nel giudizio successivo.
- La contestazione in cassazione di un accertamento di fatto già cristallizzato richiede censure specifiche e idonee a scalfire la ratio della decisione impugnata; mere affermazioni alternative, non supportate da un effettivo confronto con gli accertamenti compiuti, sono insufficienti.
- La deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali deve essere intelligibile e specifica: l'evocazione generica di norme o di presupposti fattuali, senza chiara indicazione dell'errore denunciato, espone il motivo a inammissibilità o comunque a manifesta infondatezza.
- L'onere di provare circostanze idonee a escludere o limitare la pretesa tributaria grava sul contribuente quando intenda contrastare l'accertamento fondato su fatti già accertati, come la stabile organizzazione in Italia e la mancata prova del pagamento all'estero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25375/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25376/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25377/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25378/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25379/2022 del 26/08/2022
- ordinanza_civile · 26 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25380/2022 del 26/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →