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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19773/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto del 29 gennaio 1990 per la costruzione di nove fabbricati di edilizia residenziale pubblica. L'appaltatore aveva chiesto somme ulteriori per oneri e danni derivanti dall'inaccessibilità del cantiere e per l'eliminazione dei danni causati da saccheggi e vandalismi, oltre al saldo del corrispettivo; la committente aveva chiesto in via riconvenzionale l'applicazione della penale per ritardo. Il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande di entrambe le parti; la Corte d'appello aveva ridotto gli importi dovuti alla committente e aveva condannato l'appaltatore al pagamento della penale. In Cassazione l'impresa ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2720 c.c. per asserita errata valutazione delle prove, sostenendo che il ritardo iniziale dipendesse dall'impervietà della strada di accesso predisposta dalla stazione appaltante e richiamando anche una precedente sentenza tra le stesse parti; 2) violazione di varie norme in tema di appalto pubblico, per sostenere che la penale fosse illegittima perché, a seguito di smottamenti e variante progettuale, il termine di ultimazione avrebbe dovuto decorrere solo dal rilascio della nuova concessione del 16 febbraio 1994; 3) ulteriore violazione delle norme sull'appalto pubblico e sull'inadempimento, deducendo che una variante approvata il 15 giugno 1992 avrebbe imposto di far decorrere il termine dal successivo atto di sottomissione e, in subordine, che gli atti di vandalismo e saccheggio avrebbero integrato causa di forza maggiore tale da escludere o ridurre la penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e ha escluso la denunciata contraddittorietà con la precedente sentenza richiamata, poiché riguardava un diverso cantiere. Ha ritenuto inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che la sola impossibilità parziale di prosecuzione di alcuni lavori non escludeva la penale, essendo emerso che l'appaltatore poteva comunque proseguire altri interventi; inoltre la censura tendeva ancora a ottenere una diversa lettura delle prove. Ha ritenuto infondato il primo profilo del terzo motivo, chiarendo che nel regime applicabile delle varianti l'approvazione della variante e la nuova scadenza assegnata non consentivano di pretendere che il termine originario di sedici mesi decorrasse dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione; ha dichiarato inammissibile il secondo profilo per difetto di autosufficienza e perché nuova la questione relativa alla riduzione della penale per vandalismi e forza maggiore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi o viceversa; non consente di censurare il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova.

  • art. 2720 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla valutazione del materiale istruttorio; la Corte non ne accoglie la censura perché essa tende alla rivalutazione del merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale norma sulla responsabilità per inadempimento nell'ambito dell'appalto e dell'applicazione della penale per ritardo.

  • art. 1256, secondo comma, c.c.

    Richiamato per sostenere l'impossibilità sopravvenuta/parziale dei lavori; la Corte non ne ricava l'esclusione automatica della penale.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento al perfezionamento del rapporto e agli effetti della variante/atto di sottomissione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la disciplina degli effetti vincolanti del contratto e delle sue modifiche.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato con riferimento alla penale contrattuale, che resta applicabile in caso di ritardo imputabile non coperto da proroga o sospensione.

  • art. 1659 c.c.

    Richiamato in tema di varianti dell'opera appaltata e dei limiti alle modifiche del progetto.

  • artt. 342, 343, 344 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F

    Richiamati ratione temporis in materia di appalti pubblici e varianti.

  • art. 20 r.d. 25 maggio 1895 n. 350

    Richiamato in tema di disciplina delle varianti e della contabilità lavori negli appalti pubblici.

  • artt. 12, 13, 14, 29 e 30 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063

    La Corte afferma che, nel regime applicabile, l'appaltatore deve eseguire le varianti entro il quinto d'obbligo; se occorrono nuovi lavori o nuovi prezzi si procede con perizia suppletiva e, ove necessario, con un nuovo termine di ultimazione. L'art. 29 prevede la penale per il ritardo, salvo che il ritardo non sia imputabile all'appaltatore e con possibilità di disapplicazione su tempestiva riserva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per chiarire che i vizi motivazionali sono censurabili solo nei ristretti limiti attualmente consentiti.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, o abbia attribuito a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto; non è consentito usare tali norme per sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • In sede di legittimità non è possibile censurare il mero cattivo apprezzamento delle prove: quando la doglianza mira a ottenere una diversa lettura del compendio istruttorio, il motivo è inammissibile.
  • In tema di appalto pubblico soggetto alla disciplina previgente, la sola impossibilità parziale di eseguire alcune lavorazioni non esclude automaticamente la responsabilità per ritardo e la conseguente penale, se risulta che l'appaltatore poteva comunque proseguire altre parti dell'opera.
  • La disciplina delle varianti non consente di far decorrere in modo automatico il termine contrattuale originario dalla data di approvazione della variante o dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, quando la nuova scadenza sia stata espressamente regolata dagli atti di variante e la Corte abbia accertato in fatto i presupposti della prosecuzione dei lavori.
  • Per sottrarsi alla penale per ritardo occorre allegare e dimostrare un effettivo nesso causale tra l'evento impeditivo e il ritardo nell'ultimazione dell'opera; la mera deduzione di fatti sopravvenuti, senza spiegare come essi abbiano inciso sulla concreta tempistica dei lavori, non è sufficiente.
  • Le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La contestazione della penale per ritardo richiede una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza di merito; se la motivazione si fonda sulla possibilità di eseguire parte delle opere, il ricorso deve misurarsi con tale accertamento e non può limitar-si a proporre una tesi alternativa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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