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Sentenza

Sentenza n. 568/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 383/2025 del 19 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202500799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 383/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 383/2025, che aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica del docente per specifiche annualità e condannato il Ministero all’attribuzione dei relativi importi, complessivamente variabili in relazione a ciascun ricorrente. La sentenza era stata notificata il 20 marzo 2025 e il suo passaggio in giudicato era stato attestato dall’ufficio competente il 17 settembre 2025. I ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza delle amministrazioni intimate, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi dimostrativi dell’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ammissibile l’azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997. Ha inoltre affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché le amministrazioni non hanno dimostrato di avere adempiuto agli obblighi risultanti dal giudicato. Il TAR ha ordinato al Ministero, all’USR Lazio e all’Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Latina di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, riconoscendo ai ricorrenti gli importi stabiliti dal giudice ordinario. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o in altro funzionario delegato, con ulteriore termine di sessanta giorni e compenso posto a carico delle amministrazioni, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, poiché la contestuale nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente a fronteggiare l’inadempimento; il TAR ha tuttavia riservato la possibilità di rivalutare la misura in caso di mancata collaborazione con il commissario. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il giudicato deriva da una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la misura è stata negata allo stato, in ragione della contestuale nomina del commissario ad acta, con riserva di rivalutazione in caso di mancata collaborazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone alla pubblica amministrazione obblighi di conformazione concretamente individuati.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione occorre che siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi puntualmente stabiliti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine ultimativo e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può rendere, allo stato, non necessaria l’applicazione della penalità di mora; tale misura può essere rivalutata su nuova istanza qualora l’amministrazione non collabori con il commissario o persista nell’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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