Sentenza n. 4908/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento necessario alla ricezione e formalizzazione della domanda di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in possesso di un nulla osta nominativo rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha convocato il ricorrente, soddisfacendo la richiesta oggetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo applicabile l'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha adottato nelle more una condotta satisfattiva della pretesa azionata. Ha tuttavia condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale: la richiesta di appuntamento è stata accolta solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato per contestare l'omessa convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento o tiene una condotta pienamente satisfattiva della pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta pienamente satisfattiva della pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La soddisfazione della pretesa amministrativa nelle more del giudizio non esclude la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, qualora l'amministrazione abbia adottato la condotta satisfattiva soltanto dopo la proposizione del ricorso.
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