Cassazione Penale, Sentenza n. 02045/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale denunciava vizio di diritto e di motivazione sull'assoluzione di Enrico PETRILLO per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.), lamentando che la Corte d'appello non avrebbe correttamente applicato i principi sulla configurabilità del concorso esterno, non avrebbe valutato complessivamente la convergenza fra dichiarazioni dei collaboratori e captazioni e avrebbe proceduto a una valutazione frammentaria delle prove. Nicola AVVERSO denunciava carenza della motivazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Tommaso PARIBELLO e Antonio PUZIO deducevano la cessazione anteriore della partecipazione associativa (contestando la persistenza della partecipazione fino al 2019); Santo SILVESTRO contestava omissione di esame del motivo di appello relativo alla confisca (omessa motivazione sul nesso tra bene e reato e sulla sproporzione) e l'omesso esame del motivo relativo alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore generale, confermando l'assoluzione di Enrico PETRILLO per concorso esterno in associazione mafiosa (ritenuta la mancanza di un quadro indiziario specifico e convergente idoneo a dimostrare il contributo causale richiesto). I ricorsi di AVVERSO, PARIBELLO e PUZIO sono stati dichiarati inammissibili (con condanna al pagamento delle spese processuali e, per tali ricorrenti, un'ammenda alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00). Il ricorso di SILVESTRO è stato ritenuto fondato limitatamente al primo motivo: la Cassazione ha annullato con rinvio la statuizione sulla confisca (per carenza di motivazione) e ha rigettato il resto del ricorso; inoltre la Cassazione ha confermato che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità preclude la deduzione di taluni profili in Cassazione (es. circostanze attenuanti collegate alla responsabilità).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che consente la partecipazione a più reati mediante condotta comune; applicata insieme all'art. 416-bis per valutare il concorso esterno nell'associazione mafiosa
art. 416-bis cod. pen.
Fondamentale per la qualificazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha richiesto prova di un apporto causale specifico e di una convergenza indiziaria adeguata per ritenere configurato il concorso esterno
art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.
Rilevata come aggravante collegata all'associazione mafiosa; la Corte ha valutato l'equivalenza tra attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate in sede di determinazione della pena per alcuni imputati
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dal Procuratore generale in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto invece corretta la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello riguardo alla insufficiente convergenza probatoria
art. 129 cod. proc. pen.
Riferito alla motivazione della sentenza; la Corte ha respinto il motivo di AVVERSO perché incompatibile con la valida rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante del contributo di minima importanza: la Corte ha ritenuto la questione preclusa per SILVESTRO in ragione della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità
art. 56 cod. pen.
Richiamato nel capo relativo alla tentata estorsione (per SILVESTRO); non oggetto di specifica censura vittoriosa in Cassazione
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione pluriaggravata; citata fra i reati per i quali sono stati determinati i trattamenti sanzionatori da Corte d'appello e confermata nella sostanza
art. 628 cod. pen.
Richiamata in relazione ai reati di estorsione contestati a taluni imputati; la Corte non ha annullato le dichiarazioni di responsabilità dei condannati per tali reati salvo diversi profili impugnati e/o inammissibili
art. 512-bis cod. pen.
Richiamato nel ricorso del Procuratore generale quale distinta fattispecie (intestazione fittizia/prestanome); la Corte d'appello ha distinto tale figura dal concorso esterno e ha ritenuto insufficiente il materiale probatorio per quest'ultima fattispecie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e per la somma da versare alla Cassa delle ammende nei confronti dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
Massime di principio
- Per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa è richiesta non solo la vicinanza o familiarità con esponenti del clan, ma un quadro indiziario specifico e convergente idoneo a dimostrare un contributo causale effettivo all'agevolazione o al rafforzamento dell'organizzazione
- Le singole prove, se valutate isolatamente e in termini generici (dichiarazioni non riferite a episodi concreti, conversazioni fra terzi), possono risultare insufficienti: il giudice deve verificare la loro confluenza e reciproca corroborazione
- La Corte d'appello che assolve deve fornire una motivazione puntuale e adeguata che distingua criticamente le ragioni per le quali ritiene il quadro indiziario insufficiente rispetto alla decisione di primo grado
- La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità preclude, in Cassazione, la deduzione di questioni connesse alla responsabilità stessa (inclusa la valutazione di alcune circostanze del reato); ciò non vale per i profili estranei alla responsabilità, come la confisca
- Le questioni relative alla confisca e alla motivazione specifica su nesso tra beni e reato non sono comprese nella rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità e possono essere rimesse al vaglio del giudice di merito con annullamento e rinvio se la motivazione è carente
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali (es. contraddizione con una valida rinuncia), il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende
- In sede di valutazione ex post del contributo del concorrente esterno il giudice deve apprezzare l'utilità concreta del contributo rispetto alle finalità associative, prescindendo da crisi interne al gruppo, ma non può basarsi su indizi generici o contraddittori
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