Sentenza n. 441/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento prot. n. 244742 del 23.12.2025, con il quale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato, in relazione alla Procedura di V.I.A.-PNIEC ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 unitamente al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, di cui all'art. 24 del D.P.R. 120/2017 relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico denominato F-SASSA della potenza di 30,157 MWp da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), l’attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge n. 400/1988 (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa, (i) il parere espresso dal Ministero della Cultura con nota prot. 31362-P del 20.11.2025 (doc. 2) nonché pareri ivi allegati della Soprintendenza di per le province di Sassari e Nuoro prot. n. 6982-P del 30.4.2025 e della U.O. Direzione generale ABAP del 2.5.2025, (ii) ogni ulteriore atto o provvedimento, mai comunicato alla Società, relativo al deferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della risoluzione del conflitto; (iii) solo ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse in questa azionato i pareri negativi espressi dalla Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 22867 del 19.7.2024 e prot. n. 32042 del 6.11.2025 nella parte in cui qualificano l’area come non idonea in base alla legge regionale n. 20/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio la società ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 24 febbraio 2026, la cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese. Il TAR, preso atto della sopravvenienza e applicando il principio dispositivo, ha dichiarato cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento ministeriale di attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988 nell’ambito della procedura VIA-PNIEC relativa a un impianto agrivoltaico
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato, nell'ambito della procedura VIA-PNIEC relativa a un impianto agrivoltaico da realizzare nel Comune di Sassari, l'attivazione della procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui il parere del Ministero della Cultura e i pareri della Soprintendenza, gli eventuali atti relativi al deferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della risoluzione del conflitto e, nei limiti dell'interesse azionato, i pareri negativi della Regione Sardegna fondati sulla qualificazione dell'area come non idonea ai sensi della legge regionale n. 20/2024. Il testo della sentenza non riporta l'esposizione analitica dei motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa della procedura di VIA-PNIEC relativa al progetto agrivoltaico.
art. 24 d.P.R. 120/2017
Richiamato in relazione al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo.
art. 5, comma 2, lett. c-bis, legge n. 400/1988
Richiamato quale fondamento della procedura attivata dal Ministero nell'ambito della controversia.
legge regionale Sardegna n. 20/2024
Richiamata nei pareri regionali impugnati, che qualificavano l'area interessata dal progetto come non idonea.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, prende atto della sopravvenienza e dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare il merito delle censure.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite quando tale regolazione sia richiesta dalla parte e non emergano ragioni per una diversa pronuncia.
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