Cassazione Civile, Ordinanza n. 33258/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una consumatrice aveva acquistato da una concessionaria un'autovettura nuova e, fin dai primi giorni, aveva lamentato anomalie del motore (rumorosità e strappi in partenza, soprattutto in salita), che a suo dire integravano un difetto di conformità. Aveva segnalato tempestivamente il problema e la concessionaria aveva eseguito più interventi di riparazione non risolutivi, anche fornendo un'auto sostitutiva durante i ricoveri in officina. In primo grado la domanda di sostituzione del veicolo, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto e risarcimento dei danni era stata respinta; in appello il gravame era stato ugualmente rigettato, ritenendo che l'acquirente avesse rifiutato la riparazione definitiva e che il vizio non avesse impedito l'uso del veicolo. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente deduceva: nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria; omesso esame di fatti decisivi circa la preesistenza del difetto e la sua gravità; violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze documentali circa ulteriori interventi di riparazione; omesso esame del mancato tempestivo adempimento degli obblighi di eliminazione del difetto ex art. 130 cod. consumo; violazione del d.lgs. 206/2005 e del d.P.R. n. 224/1998 per il diniego di legittimazione passiva della società importatrice.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione. Ha accertato che il deposito telematico era stato effettuato sull'indirizzo PEC non più corretto per il PCT della Corte di cassazione, con ricezione solo delle prime due ricevute e senza generazione delle successive ricevute di esito dei controlli e di accettazione del deposito; pertanto il deposito non si era perfezionato entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha anche osservato che la parte ricorrente, pur potendo dubitare della regolarità del deposito, non aveva attivato verifiche tempestive ed era rimasta inattiva per oltre un anno. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
Il deposito del ricorso per cassazione deve perfezionarsi nel termine previsto; il mancato perfezionamento del deposito telematico comporta improcedibilità del ricorso.
art. 116 c.p.c.
È stata invocata come norma sulla valutazione delle prove, ma la Corte non ha esaminato il motivo nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
È stata richiamata dalla ricorrente quale regola sull'onere della prova in relazione al difetto di conformità e alla mancata eliminazione dei vizi.
art. 130 d.lgs. 206/2005
È stata invocata come disciplina dei rimedi del consumatore per difetto di conformità e per l'eliminazione del vizio entro un termine congruo.
d.P.R. n. 224/1998
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno della responsabilità anche dell'importatore per il prodotto difettoso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito telematico del ricorso si perfeziona solo se, oltre alla ricevuta di avvenuta consegna, intervengono gli ulteriori controlli e la successiva accettazione del deposito da parte della cancelleria; in mancanza, il deposito non è valido ai fini del rispetto del termine.
- L'invio dell'atto a una casella PEC non più deputata al deposito telematico non consente di ritenere perfezionato il deposito, anche se siano pervenute le prime ricevute di accettazione e consegna.
- Quando vi siano indici di possibile mancato perfezionamento del deposito, il difensore deve attivarsi con immediate verifiche; un lungo periodo di inerzia può escludere il rilievo di un affidamento ragionevole sulla regolarità del deposito.
- L'improcedibilità del ricorso in cassazione preclude l'esame dei motivi di merito, anche se concernono difetti di conformità del bene venduto, valutazione delle prove o legittimazione passiva dei convenuti.
- Il mancato perfezionamento del ricorso comporta la soccombenza processuale del ricorrente, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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