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Sentenza

Sentenza n. 814/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.242/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 827/2023 del Tribunale di Latina Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 febbraio 2025;

Giustizia amministrativa202500857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 242/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 242/2025, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docente per periodi di supplenza breve nell'anno scolastico 2017/2018 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 676,04, oltre interessi, nonché delle spese di lite. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero il 26 febbraio 2025; il passaggio in giudicato risultava attestato dalla mancata proposizione dell'appello. Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento, neppure dopo l'invito alla spontanea esecuzione contenuto nel decreto presidenziale n. 32/2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'obbligo di conformazione della pubblica amministrazione a una sentenza civile definitiva rientra nell'ambito dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto fondato nel merito perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza n. 242/2025, riconoscendo e corrispondendo gli importi stabiliti dal giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, ratione muneris, il dirigente preposto al servizio contabilità e bilancio del Ministero, il quale dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Radica la competenza del TAR a conoscere dell'azione di ottemperanza nei termini indicati dal giudice.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi anche a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Costituisce la base per la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio il cui decorso è stato ritenuto necessario per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza occorre che il provvedimento da eseguire sia passato in giudicato e che sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi puntualmente imposti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine definito e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato ratione muneris nel dirigente dell'amministrazione preposto al servizio competente per l'esecuzione, con attivazione su istanza della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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