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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25902/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Ha contestato che i contatti con i vertici fossero sporadici e occasionali, che vi fosse un solo episodio di cessione distinto, che la conoscenza di sigle criptiche non dimostrasse inserimento stabile, e che l'identificazione del "Loris" menzionato negli atti fosse incerta (esistenza di altra persona omonima). Ha inoltre censurato la valutazione dei dialoghi intercettati e la mancata motivazione sull'elemento soggettivo di coscienza e volontà di partecipare al programma criminoso, richiamando anche l'art. 192 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nella presenza di due sentenze conformi (primo grado e appello), il ricorrente doveva confrontarsi puntualmente con il corpo argomentativo complessivo formato dalle due decisioni, cosa che non è avvenuta. I giudici di merito avevano già accertato l'esistenza del sodalizio, attribuito al Giudetti la gestione di una piazza di spaccio e desunto la sua partecipazione da una serie di conversazioni (forniture ripetute, rendicontazione in cassa comune, uso di linguaggio convenzionale e reazioni dei vertici). La valutazione delle intercettazioni e del linguaggio cifrato è stata ritenuta valutazione di fatto rimessa al giudice del merito e non sindacabile in cassazione, salvo manifesta illogicità non riscontrata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina le associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione dell'imputato al sodalizio sulla base degli elementi di fatto valutati in merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rinvocato dal ricorrente per criticare la valutazione della prova; la Corte ha osservato che contestazioni generiche sull'applicazione di tale norma non possono superare i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, quando si tratta di valutazioni di merito

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai termini e contenuti del ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le deduzioni del ricorrente

  • art. 606, primo comma, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Regole sull'ammissibilità dei motivi di cassazione per vizio di motivazione e inosservanza della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancato confronto puntuale con le motivazioni di primo e secondo grado e perché la censura attiene alla valutazione probatoria di merito

  • art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamati nel ragionamento giurisprudenziale citato: la Corte ha ricordato che non è possibile aggirare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione ricorrendo ad altri motivi che implicherebbero accesso indifferenziato agli atti

Massime di principio

  • Se esistono due decisioni conformi di primo e secondo grado, la Cassazione esamina la motivazione solo se il ricorrente si confronta puntualmente con l'argomentazione complessiva dei due giudici; deduzioni generiche sono inammissibili
  • La valutazione delle intercettazioni, del linguaggio cifrato e dell'identificazione di persone è, di regola, questione di fatto rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale macroscopica
  • Per riuscire in Cassazione contro una valutazione probatoria occorre dimostrare specificamente errori di motivazione evidenti e non limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esposte in sede di appello
  • Non è proceduralmente corretto trasformare censure sulla motivazione in vizi processuali per ottenere l'accesso pieno agli atti in Cassazione; la giurisprudenza limita i mezzi di deduzione per preservare la funzione di controllo di legittimità
  • In situazioni con linguaggio convenzionale o cifrato, il giudice di merito può trarre inferenze sul ruolo e la continuità di partecipazione dal contesto fattuale (forniture ripetute, rendicontazioni, reazioni dei vertici): chi contesta deve offrire elementi contrari concreti e specifici

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