Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 125/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca (codice pratica: P-FR/L/Q/2025/100585) del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore sig. Idrissi Mohamed, in data 13/08/2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Frosinone presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone notificato in data 10.11.2025;

Giustizia amministrativa202600128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro, già annullato in autotutela dall'amministrazione prima della proposizione del ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Frosinone aveva revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato in suo favore. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato di avere annullato in autotutela il provvedimento di revoca il 12 dicembre 2025, prima della proposizione del ricorso, rilevando che l'interessato aveva positivamente integrato quanto richiesto. Il ricorrente ha inoltre riferito di avere ricevuto comunicazione di un parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro e ha chiesto il rinvio, presumibilmente in relazione a ulteriori determinazioni amministrative sfavorevoli.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare perché il provvedimento impugnato era già stato annullato in autotutela dall'amministrazione prima della proposizione del ricorso; di conseguenza, il ricorrente non conservava un interesse attuale alla sospensione della sua efficacia. Il giudice ha precisato che eventuali ulteriori determinazioni negative dell'amministrazione potranno essere contestate con distinti mezzi di tutela e non possono essere anticipate o introdotte mediante il presente giudizio. È stata respinta anche l'istanza di rinvio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della materia e della particolare configurazione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare presuppone un interesse attuale alla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato; tale interesse viene meno quando l'atto sia stato previamente annullato in autotutela dall'amministrazione.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando, prima della proposizione del ricorso, l'atto impugnato sia stato annullato in autotutela dall'amministrazione, poiché non sussiste più un interesse attuale alla sospensione della sua efficacia.
  • Eventuali ulteriori provvedimenti sfavorevoli adottati o preannunciati dall'amministrazione costituiscono oggetto di autonome impugnazioni e non possono essere anticipatamente contestati mediante il giudizio instaurato contro un diverso atto già rimosso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.