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direttiva

Direttiva 2004/68

Council Directive 2004/68/EC of 26 April 2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC (Text with EEA relevance.)

Normativa europea32004L0068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/68/CE aggiorna il quadro UE sulle condizioni sanitarie per l'importazione e il transito di ungulati vivi da Paesi terzi, sostituendo la disciplina frammentaria della direttiva 72/462/CEE. Introduce un sistema di autorizzazione dei Paesi terzi, criteri per le liste, condizioni sanitarie specifiche, garanzie veterinarie, certificazione e controlli, oltre a deroghe puntuali per casi particolari. Modifica inoltre la direttiva 90/426/CEE sugli equidi e la direttiva 92/65/CEE sugli altri animali, seme, ovociti ed embrioni, e prevede il recepimento nazionale entro 18 mesi dall'entrata in vigore.

Norme sanitarie veterinarie per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, con aggiornamento dei sistemi di lista e certificazione e modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica all'importazione nella Comunità e al transito attraverso la Comunità di ungulati vivi elencati nell'allegato I, provenienti da Paesi terzi o da parti di essi autorizzati. Riguarda gli Stati membri, le autorità veterinarie competenti, i veterinari ufficiali dei Paesi terzi e gli operatori coinvolti nelle spedizioni, nei controlli di frontiera e nella certificazione veterinaria. Restano salve, per i profili richiamati, le norme UE su trasporto animale, controlli veterinari alle frontiere, benessere animale, specie selvatiche protette e, per le modifiche settoriali, le discipline su equidi e su altri animali, sperma, ovociti ed embrioni. Sono escluse dal campo della direttiva le specie non comprese nell'allegato I e, per la nuova disciplina, le specie di ungulati già regolate da atti specifici che la direttiva 92/65/CEE esclude dal proprio ambito così come modificato.

Direttiva 2004/68/CE – norme sanitarie per l’importazione e il transito di ungulati vivi

La direttiva interviene per razionalizzare e aggiornare la disciplina veterinaria dell’Unione relativa all’importazione e al transito di ungulati vivi provenienti da Paesi terzi, in sostituzione del precedente quadro della direttiva 72/462/CEE. Il legislatore europeo richiama l’evoluzione degli standard internazionali OIE, nonché la necessità di coerenza con la normativa UE in materia di controlli veterinari, trasporto degli animali, benessere animale e sanità animale.

Finalità e contesto normativo

L’obiettivo principale è garantire un elevato livello di protezione della sanità animale nell’Unione, fissando requisiti minimi comuni per l’accesso al mercato e per il transito di determinate specie di ungulati. La direttiva è costruita come atto di armonizzazione minima/di risultato: determina le condizioni che gli Stati membri devono assicurare, ma rimette a comitati e atti di esecuzione numerosi dettagli tecnici, liste e modelli di certificazione.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica all’importazione nella Comunità e al transito attraverso la Comunità di ungulati vivi elencati nell’allegato I. Il sistema presuppone che gli animali provengano da un Paese terzo autorizzato, o da una parte di territorio di tale Paese autorizzata, secondo liste adottate con procedura di comitato.

Sono rilevanti, per l’operatore, anche le regole su:

  • certificazione veterinaria;
  • controlli al confine in posto d’ispezione frontaliero;
  • requisiti di trasporto e benessere;
  • eventuali deroghe per fattispecie particolari;
  • modifiche alle direttive 90/426/CEE ed 92/65/CEE.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce:

  • "Paesi terzi": i Paesi non membri e taluni territori degli Stati membri cui non si applicano le direttive veterinarie sul commercio intra-UE;
  • "Paese terzo autorizzato": il Paese terzo, o una sua parte, da cui è autorizzata l’importazione delle specie dell’allegato I;
  • "veterinario ufficiale": il veterinario autorizzato dall’amministrazione veterinaria del Paese terzo a svolgere controlli sanitari e certificazione ufficiale;
  • "ungulati": gli animali elencati nell’allegato I.

Paesi terzi autorizzati e criteri di valutazione

L’articolo 3 prevede che l’importazione e il transito siano autorizzati solo da Paesi terzi inseriti in liste adottate o modificate secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2. L’autorizzazione può riguardare l’intero territorio del Paese terzo oppure solo una sua parte, in funzione della situazione sanitaria e delle garanzie fornite.

Nel formare o aggiornare le liste, l’articolo 4 impone di considerare, tra l’altro:

  • stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e della fauna selvatica, con attenzione alle malattie esotiche;
  • legislazione nazionale in materia di sanità e benessere animale;
  • organizzazione, poteri e mezzi dell’autorità veterinaria competente e dei servizi ispettivi;
  • garanzie di conformità o equivalenza rispetto ai requisiti UE;
  • appartenenza all’OIE e tempestività delle informazioni sulle malattie contagiose;
  • obblighi di notifica entro 24 ore della conferma delle malattie dell’allegato II e di eventuali cambiamenti nella politica vaccinale;
  • comunicazione periodica dello stato sanitario del territorio;
  • esperienze pregresse di importazione e risultati dei controlli;
  • esiti di ispezioni o audit UE;
  • norme interne di prevenzione e controllo e loro attuazione, incluse le regole di importazione da altri Paesi terzi.

Pubblicazione delle liste e condizioni sanitarie specifiche

L’articolo 5 impone alla Commissione di rendere pubbliche le versioni aggiornate delle liste di Paesi terzi autorizzati; tali liste possono essere combinate con altri elenchi per finalità di sanità animale e pubblica e possono includere modelli di certificati sanitari.

L’articolo 6 prevede che le condizioni sanitarie specifiche per importazione e transito siano stabilite secondo la procedura di comitato e possano dipendere da:

  • specie animale;
  • età e sesso;
  • destinazione o finalità;
  • misure post-importazione;
  • eventuali regole intra-UE applicabili.

Le condizioni devono basarsi sulle norme UE relative alle malattie cui gli animali sono suscettibili; tuttavia, se le garanzie ufficiali del Paese terzo sono formalmente riconosciute equivalenti, le condizioni possono essere calibrate su tali garanzie.

Garanzie richieste per l’importazione e il transito

L’articolo 7 stabilisce che l’importazione è consentita solo se il Paese terzo garantisce che:

  • gli animali provengano da un territorio indenne da malattie secondo i criteri dell’allegato II e in cui sia vietato l’ingresso di animali vaccinati contro tali malattie;
  • siano rispettate le condizioni specifiche dell’articolo 6;
  • prima del carico gli animali siano rimasti nel territorio del Paese terzo per il periodo previsto dalle condizioni specifiche;
  • prima della spedizione siano visitati da un veterinario ufficiale, che verifichi anche il rispetto delle condizioni di trasporto della direttiva 91/628/CEE, in particolare su abbeveraggio e alimentazione;
  • siano accompagnati da un certificato veterinario conforme all’articolo 11 e a un modello approvato con procedura di comitato, eventualmente anche in formato elettronico;
  • all’arrivo siano sottoposti a controllo in un posto d’ispezione frontaliero concordato, secondo la direttiva 91/496/CEE.

Deroghe e regimi speciali

L’articolo 8 consente deroghe, sempre mediante procedura di comitato, per animali destinati a:

  • pascolo o lavoro temporaneo nelle aree vicine alla frontiera;
  • eventi sportivi, circhi, spettacoli o mostre, purché non vi siano transazioni commerciali sugli animali;
  • zoo, parchi di divertimento, laboratori sperimentali o enti/istituti/centri approvati;
  • mero transito attraverso il territorio UE, senza soste diverse da quelle necessarie per il benessere animale;
  • accompagnamento del proprietario come animali da compagnia;
  • reintroduzione entro 30 giorni dopo l’uscita dall’UE per i casi di cui alle lettere a), b) ed e), o dopo transito in un Paese terzo;
  • specie minacciate.

L’articolo 9 consente deroghe al requisito del territorio indenne dell’articolo 7, lettera a), per Paesi terzi in cui siano presenti le malattie dell’allegato II e/o si effettuino vaccinazioni, con condizioni definite caso per caso e Paese per Paese.

L’articolo 10 disciplina la ripresa di importazione o transito dopo sospensione o divieto dovuti a mutamenti della situazione sanitaria. In tale decisione si considerano standard internazionali, ampiezza geografica del focolaio e successo dell’eradicazione entro un periodo limitato.

Certificati veterinari

L’articolo 11 impone che ogni partita sia accompagnata da un certificato veterinario conforme all’allegato III. Il certificato attesta il rispetto della direttiva e delle altre norme UE in materia di sanità animale, o, se ammesso dall’articolo 6, paragrafo 3, di requisiti equivalenti.

Il certificato può includere anche attestazioni relative a sanità pubblica, sanità animale e benessere animale. La sua utilizzazione può essere sospesa o ritirata qualora la situazione sanitaria del Paese terzo lo richieda.

L’allegato III dettaglia requisiti formali importanti per la pratica professionale:

  • firma e timbro ufficiale del rappresentante dell’autorità competente del Paese di spedizione;
  • redazione nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro di destinazione e di quello del posto d’ispezione, salvo traduzione certificata o consenso a lingua ufficiale dell’UE diversa;
  • accompagnamento dell’originale della certificazione;
  • struttura materiale del documento in una o più pagine di un unico fascicolo indivisibile;
  • numero identificativo unico;
  • rilascio prima che la spedizione esca dal controllo dell’autorità competente del Paese di spedizione.

Ispezioni e audit nei Paesi terzi

L’articolo 12 consente alla Commissione di effettuare ispezioni e/o audit nei Paesi terzi, con l’eventuale partecipazione di esperti degli Stati membri, al fine di verificare la conformità o l’equivalenza con le norme UE. Le spese sono a carico della Commissione.

Se nel corso di un’ispezione emerge un rischio grave per la sanità animale, la Commissione deve adottare immediatamente le misure necessarie, comprese la sospensione o la revoca dell’autorizzazione del Paese terzo.

Poteri di esecuzione, allegati e procedura di comitato

L’articolo 13 conferisce alla Commissione il potere di adottare, secondo la procedura di comitato:

  • regole dettagliate di applicazione;
  • regole sull’origine degli animali;
  • criteri di classificazione dei Paesi terzi o delle loro regioni rispetto alle malattie animali;
  • disposizioni sull’uso di documenti elettronici per i certificati modello;
  • modelli di certificati veterinari.

Gli allegati possono essere modificati per tener conto di:

  • pareri e conoscenze scientifiche, incluse nuove valutazioni del rischio;
  • sviluppi tecnici e modifiche degli standard internazionali;
  • definizione di obiettivi di sicurezza per la sanità animale.

L’articolo 14 individua il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali come organo di assistenza alla Commissione e rinvia alla decisione 1999/468/CE; il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a 15 giorni.

Modifiche alla direttiva 90/426/CEE sugli equidi

L’articolo 15 riforma l’articolo 12 della direttiva 90/426/CEE, separando la disciplina degli equidi dal precedente rinvio alla direttiva 72/462/CEE. La nuova versione prevede:

  • liste di Paesi terzi o parti di essi autorizzati;
  • possibile autorizzazione per l’intero territorio o parte di esso, secondo la situazione sanitaria;
  • criteri sostanziali per la formazione delle liste, simili a quelli della presente direttiva;
  • pubblicazione delle liste aggiornate;
  • condizioni speciali di importazione per ciascun Paese terzo o gruppo di Paesi terzi;
  • possibilità di adottare regole dettagliate e criteri di inclusione nelle liste.

È inoltre inserita una nuova disposizione all’articolo 19 che consente alla Commissione di designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie degli equidi dell’allegato A, definendone funzioni, compiti e procedure di collaborazione con i laboratori nazionali.

Modifiche alla direttiva 92/65/CEE

L’articolo 16 modifica la direttiva 92/65/CEE per escludere dal suo ambito gli animali, il seme, gli ovociti e gli embrioni già disciplinati da atti specifici elencati nel nuovo allegato F. Vengono aggiornate le regole certificate e di test per taluni ruminanti e suidi, con soppressione di alcuni punti e sostituzione di altri.

La direttiva prevede anche che i requisiti di prova e i relativi criteri possano essere stabiliti con procedura di comitato; in attesa di tali decisioni continuano ad applicarsi le regole nazionali. Nel testo modificato dell’articolo 17, le liste di Paesi terzi e di centri di raccolta sono aggiornabili con un meccanismo rapido: gli Stati membri hanno 10 giorni lavorativi per formulare osservazioni sulle proposte di modifica, altrimenti queste si intendono accettate. L’articolo 26 è riscritto per allineare la procedura al nuovo quadro comitologico, con termine di tre mesi per la fase indicata dalla decisione 1999/468/CE.

Recepimento, abrogazione e disciplina transitoria

L’articolo 18 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro 18 mesi dall’entrata in vigore della direttiva e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, unitamente a una tavola di corrispondenza tra direttiva e norme nazionali.

L’articolo 19 dispone l’abrogazione della direttiva 72/462/CEE con effetto dalla data di applicazione del regolamento richiamato nel considerando 10. L’articolo 20 preserva, in via transitoria, le misure di esecuzione adottate in base alle decisioni elencate nell’allegato V fino alla loro sostituzione con misure adottate nel nuovo quadro normativo.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L'articolo 1 stabilisce che la direttiva fissa i requisiti di sanità animale per l'importazione e il transito nella Comunità di ungulati vivi. L'articolo 2 definisce, tra l'altro, i "Paesi terzi", il "Paese terzo autorizzato", il "veterinario ufficiale" e gli "ungulati" rinviando all'allegato I per l'elenco delle specie.

Autorizzazione dei Paesi terzi e criteri per le liste

L'articolo 3 consente importazione e transito solo da Paesi terzi inseriti in liste adottate o modificate secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 2; l'autorizzazione può riguardare l'intero territorio o solo parte di esso, in base alla situazione sanitaria e alle garanzie fornite. Le autorizzazioni e talune condizioni specifiche possono essere sospese o ritirate se la situazione sanitaria del Paese terzo lo giustifica. L'articolo 4 elenca i criteri da considerare per la predisposizione delle liste, inclusi stato sanitario, legislazione, organizzazione veterinaria, garanzie di equivalenza, appartenenza all'OIE, rapidità di notifica delle malattie e risultati di ispezioni UE.

Pubblicità delle liste e condizioni sanitarie specifiche

L'articolo 5 impone alla Commissione di rendere disponibili al pubblico versioni aggiornate delle liste dei Paesi terzi autorizzati, eventualmente integrate con altri elenchi e modelli di certificati. L'articolo 6 prevede che le condizioni sanitarie specifiche per importazione e transito siano fissate secondo la procedura di comitato e possano tener conto della specie, dell'età, del sesso, della destinazione, delle misure post-importazione e di eventuali regole per il commercio intra-UE; tali condizioni si fondano sulle norme UE per le malattie cui gli animali sono suscettibili, salvo il riconoscimento formale di garanzie equivalenti del Paese terzo.

Garanzie richieste ai Paesi terzi autorizzati

L'articolo 7 subordina l'importazione al rispetto di garanzie precise: provenienza da territorio indenne secondo i criteri dell'allegato II, conformità alle condizioni dell'articolo 6, permanenza nel territorio del Paese terzo per il periodo previsto prima del carico, visita da parte di un veterinario ufficiale, accompagnamento da certificato veterinario conforme all'articolo 11 e controllo all'arrivo in un posto d'ispezione frontaliero concordato ai sensi della direttiva 91/496/CEE.

Deroghe per fattispecie particolari

L'articolo 8 consente, con misure specifiche e modelli di certificato, deroghe agli articoli 6 e 7 per animali destinati a pascolo o lavoro temporanei presso le frontiere, eventi sportivi, circhi, mostre, zoo, parchi di divertimento, laboratori, enti/istituti approvati, transito senza sosta salvo esigenze di benessere, animali da compagnia, reintroduzione entro 30 giorni o specie minacciate. L'articolo 9 consente deroghe dall'articolo 7(a) per Paesi terzi in cui le malattie dell'allegato II siano presenti e/o siano effettuate vaccinazioni, stabilendo condizioni caso per caso. L'articolo 10 disciplina la ripresa di importazioni o transiti dopo sospensione o divieto, fissando un periodo specifico e condizioni aggiuntive, tenendo conto di standard internazionali, estensione geografica del focolaio e rapidità di eradicazione.

Certificati veterinari e controlli nei Paesi terzi

L'articolo 11 richiede un certificato veterinario conforme all'allegato III per ogni partita, attestante il rispetto della direttiva e delle altre norme UE applicabili, anche equivalenti ove ammesso dall'articolo 6, paragrafo 3; il certificato può includere attestazioni di sanità pubblica, sanità animale e benessere animale ed è sospendibile o revocabile per ragioni sanitarie. L'articolo 12 prevede ispezioni e/o audit nei Paesi terzi da parte di esperti della Commissione, con eventuale partecipazione di esperti degli Stati membri, a spese della Commissione; se emerge un rischio grave, la Commissione adotta immediatamente le misure necessarie, inclusa la sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Poteri di esecuzione e comitologia

L'articolo 13 abilita l'adozione, secondo la procedura di cui all'articolo 14, di regole dettagliate di applicazione, regole sull'origine degli animali, criteri di classificazione dei Paesi terzi o regioni, uso di documenti elettronici e modelli di certificati veterinari, nonché la modifica degli allegati alla luce di evidenze scientifiche, sviluppi tecnici e standard internazionali. L'articolo 14 affida l'assistenza alla Commissione al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, applicando la decisione 1999/468/CE; il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a 15 giorni.

Modifiche alla direttiva 90/426/CEE sugli equidi

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE, introducendo un sistema di liste di Paesi terzi autorizzati per l'importazione di equidi, criteri per la formazione delle liste, pubblicazione degli elenchi, condizioni speciali di importazione e criteri di adozione di regole dettagliate. Viene inoltre aggiunto all'articolo 19 un nuovo punto che consente alla Commissione di designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie degli equidi dell'allegato A.

Modifiche alla direttiva 92/65/CEE

L'articolo 16 modifica l'articolo 1 della direttiva 92/65/CEE escludendo dal suo ambito gli animali, il seme, gli ovociti e gli embrioni soggetti ad atti specifici elencati nell'allegato F. Riformula alcune disposizioni sull'accompagnamento certificativo dei ruminanti/suini, elimina taluni punti, aggiorna le condizioni e i test per taluni animali, consente di stabilire con procedura di comitato i requisiti di prova e i relativi criteri, e modifica l'articolo 17 sulle liste di Paesi terzi e centri di raccolta, prevedendo un termine di 10 giorni lavorativi per osservazioni degli Stati membri sulle modifiche proposte. L'articolo 26 è riscritto per allineare la comitologia alla decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

Recepimento, abrogazione e applicazione temporale

L'articolo 18 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore e di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tabella di concordanza. L'articolo 19 abroga la direttiva 72/462/CEE con effetto dalla data di applicazione del regolamento richiamato nel considerando 10. L'articolo 20 mantiene in vigore, in via transitoria, le misure di esecuzione adottate in base alle decisioni elencate nell'allegato V fino alla loro sostituzione. L'articolo 21 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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