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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7425/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di archiviazione del 31/07/2024 relativo all'istanza di affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva inosservanza/erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, c.p.p., 94 d.P.R. 309/1990 e 627 c.p.p. per mancata ottemperanza alla pronuncia rescindente della Cassazione e per mancata valutazione dell'idoneità dell'affidamento al SER.D. anziché in comunità residenziale; censurava inoltre mancanza di contraddittorio e vizio di motivazione relativamente alla valutazione dei requisiti per la concessione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il decreto di archiviazione perché, nel frattempo, con ordinanza del 29/05/2024 il Tribunale di sorveglianza aveva già concesso a Mangano l'affidamento terapeutico con collocamento in comunità (procedimento n. 692/2024), determinando la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'originaria istanza di affidamento in forma ambulatoriale. La Corte ha precisato che la diversa formulazione delle prescrizioni non altera la natura giuridica della misura alternativa e che eventuali esigenze di modifica delle prescrizioni possono essere esperite mediante istanza di modifica ai sensi dell'art. 47, comma 8, Ord. pen. Ha respinto la richiesta di trattazione orale, condannando il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 94

    Definisce l'istituto dell'affidamento terapeutico (affidamento in casi particolari). La Corte ha ritenuto che la concessione di una misura alternativa nella forma residenziale realizzi comunque la stessa natura giuridica dell'affidamento terapeutico richiesta in forma ambulatoriale, per cui non sussiste interesse a una nuova istanza identica.

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 2

    Consente provvedimenti de plano su domande manifestamente infondate o inammissibili. La Corte ha ritenuto applicabile la procedura de plano per archiviare l'istanza originaria a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • codice di procedura penale, art. 627

    Richiamato dal ricorrente per presunta mancata ottemperanza alla pronuncia rescindente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la cessazione della materia del contendere alla luce del nuovo provvedimento favorevole.

  • codice di procedura penale, art. 611

    Stabilisce le forme del giudizio di cassazione su provvedimenti camerali. La Corte ha escluso la trattazione orale, decidendo nel rito scritto previsto dall'art. 611.

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    Richiede che l'interesse a impugnare sia concreto e attuale. La Corte ha ritenuto che questo interesse sia venuto meno in seguito alla concessione, in altro procedimento, della stessa misura alternativa.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sui motivi di cassezione richiamati dal ricorrente (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto infondate le censure, giudicando corretta la valutazione di inammissibilità per mancanza di interesse.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47, comma 8

    Consente la modifica delle prescrizioni della misura alternativa. La Corte ha indicato questo rimedio come strumento appropriato per ottenere una diversa articolazione pratica della misura già concessa (es. passaggio da regime residenziale ad ambulatoriale).

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiama la limitazione della motivazione nel ricorso; la Corte ha valutato il motivo nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att.

Massime di principio

  • La concessione sopravvenuta, in altro procedimento, della stessa misura alternativa rende inammissibile per carenza di interesse una successiva istanza identica presentata per lo stesso titolo esecutivo.
  • Differenze nella formulazione delle prescrizioni (es. programma ambulatoriale vs programma residenziale) non mutano la natura giuridica della misura alternativa; pertanto non giustificano, di per sé, una nuova decisione sul medesimo istituto già in esecuzione.
  • Se si ritiene più favorevole una diversa articolazione della misura già concessa, il rimedio è la richiesta di modifica delle prescrizioni ai sensi dell'art. 47, comma 8, Ord. pen.; in caso di rigetto di tale richiesta è possibile impugnare il provvedimento che lo dispone.
  • Per proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti derivanti da decisione camerale si applicano le forme scritte (art. 611 c.p.p.) e la richiesta di trattazione orale può essere esclusa.
  • Chi propone ricorso deve dimostrare un interesse concreto e attuale; la sopravvenuta esecuzione della misura o altri eventi che eliminano l'utilità della pronuncia rendono il ricorso inammissibile.

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