Cassazione Penale, Sentenza n. 22115/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi denunciavano, a seconda dei proponenti: vizi di valutazione e di motivazione sulla partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), sulla qualificazione e sugli elementi richiesti per il concorso esterno e per il "reimpiego" dei proventi illeciti, sull'utilizzabilità e valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (chiamata in correità), sull'applicazione delle aggravanti (associazione armata, reimpiego dei profitti), su nullità procedurali (mancata traduzione in udienza), sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche; il Procuratore Generale impugnava, in particolare, l'assoluzione di Camillo Graziano.
La decisione
La Corte di Cassazione: - ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale relativo a Camillo Graziano; - ha rigettato i ricorsi di BARONE, CALVARUSO, D'ALESSANDRO, DI MARIA, FILINGERI, MATASSA e TAORMINA; - ha dichiarato inammissibili i ricorsi di D'URSO, FARAONE, GIORLANDO e LA BARBERA (con condanna al pagamento delle spese e, per l'inammissibilità imputabile a colpa, all'ulteriore somma di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende); - ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla posizione di GIUSEPPE MESSIA, disponendo un nuovo esame sulla sua posizione; - ha condannato, nel dispositivo, alcuni ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nelle misure indicate; in sostanza la Cassazione ha confermato nella maggior parte le valutazioni di merito, accogliendo solo parziale e motivata eccezione relativa alla posizione di Messia e ribadendo i principi sull'onere motivazionale e sui limiti del sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ricorda che la partecipazione richiede uno stabile inserimento organico e un apporto dinamico; l'affiliazione rituale è solo un indice e non sufficiente senza concreti facta concludentia
art. 416-bis comma 4 (associazione armata)
L'aggravante è applicabile se il sodalizio è noto per la disponibilità di armi; la consapevolezza o l'ignoranza per colpa del singolo sono valutate alla luce del fatto notorio e di riscontri concreti
art. 416-bis comma 6 (reimpiego/proventi illeciti)
Si tratta di aggravante oggettiva riferita all'attività dell'associazione: è necessaria la connessione fra reati e reinvestimento in attività economiche dirette a prevalere sul mercato; non è richiesta la prova che ogni singolo associato abbia materialmente gestito il reimpiego
art. 192 cod. proc. pen. (chiamata in correità e valutazione dichiarazioni)
La dichiarazione del collaboratore va valutata in tre fasi: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni convergenti e individualizzanti; la valutazione è rimessa al giudice di merito e in Cassazione controllabile nel suo profilo di razionalità
art. 192 comma 3 cod. proc. pen. (riscontri alle chiamate in correità)
I riscontri possono essere di qualsiasi natura purché esterni alle dichiarazioni e idonei a corroborarle; non devono necessariamente costituire prova autosufficiente
art. 530 cod. proc. pen. (requisiti per riforma della condanna?)
Richiamato nelle doglianze sulla motivazione rafforzata in appello; la Cassazione sottolinea i limiti del sindacato quando si chiede una nuova valutazione di merito
art. 513-bis cod. pen. (concorrenza sleale mediante violenza/minaccia)
Il reato è configurabile se l'atto intimidatorio è compiuto nell'esercizio di attività commerciale/industriale e è idoneo a ostacolare la libertà di concorrenza; non richiede dolo specifico
art. 73 d.P.R. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti)
Richiamato nelle questioni di qualificazione delle condotte (comma 5 ecc.); la Corte valuta distintamente i segmenti fattuali e le qualificazioni, secondo i criteri di unità o differenza dell"idem factum"
art. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. (reimpiego/autoriciclaggio)
Distinti rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6: il reato di autoriciclaggio ha diversa disciplina, ma non esclude la valutazione dell'aggravante oggettiva prevista per l'associazione
principi di Sezioni Unite (es. Mannino, Modaffari, Iavarazzo)
La giurisprudenza di legittimità definisce i criteri probatori della partecipazione mafiosa, del reinvestimento e dell'obbligo di "motivazione rafforzata" dell'appello che riforma la decisione di primo grado
Massime di principio
- Per integrare il reato di associazione mafiosa è necessario dimostrare uno stabile inserimento e un apporto concreto e funzionale alla consorteria; la semplice contiguità o conoscenza non basta
- Le dichiarazioni dei collaboratori (chiamata in correità) devono essere vagliate secondo il protocollo "credibilità-attendibilità-riscontri"; riscontri esterni devono essere estranei e convergenti, ma non devono essere necessariamente prove autosufficienti
- Le intercettazioni, se chiare e riferibili agli imputati, hanno piena valenza probatoria; la loro interpretazione è di merito e la Cassazione interviene solo per travisamento evidente
- L'aggravante per associazione armata può essere applicata anche in base al fatto notorio della disponibilità di armi del sodalizio se supportata da indicatori concreti; l'ignoranza del singolo è difficilmente giustificabile
- L'aggravante del reinvestimento (art.416-bis, comma 6) è oggettiva e riguarda l'attività dell'associazione: serve dimostrare il collegamento tra proventi illeciti e controllo di attività economiche dirette a prevalere nel mercato, ma non è necessario che ogni singolo associato abbia materialmente gestito il reimpiego
- In appello, la riforma della decisione di primo grado richiede una "motivazione rafforzata": il giudice d'appello deve confrontarsi specificamente con la motivazione di primo grado e spiegare perché la consideri errata; la mera diversa valutazione dei fatti senza adeguata argomentazione può essere censurata
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare il materiale probatorio; è sindacabile soltanto il vizio di motivazione o il travisamento manifesto della prova
- Se il collegamento causale tra l'attività economica di un imprenditore e il rafforzamento della consorteria (concorso esterno) non è adeguatamente provato, la posizione dell'imprenditore può essere annullata e rinviata per nuovo esame
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