Ordinanza n. 464/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Porto San Giorgio, n. 6 del 27/01/2026, recante “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SGDS MULTISERVIZI SRL”, pubblicata all’Albo Pretorio in data 30/1/26, con affissione per quindici giorni (doc. 1 e 2 – “Delibera”); - della Relazione predisposta dal RUP ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022, recante “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAZIONE ISTRUTTORIA SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE (ART. 14 e 17 - D.LGS. 201/2022)” e dei relativi allegati quali il Capitolato tecnico di gestione, lo Schema di contratto di servizio e il Piano Economico Finanziario asseverato predisposto da SGDS, altresì acclusi alla Delibera (doc. 3 – “Relazione”); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, ivi inclusi, over occorrer possa, tutti gli atti richiamati nella Delibera; e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more tra il Comune e SGDS, con condanna del primo nei termini meglio precisati in ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di affidamento in house del servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione, con la relativa relazione istruttoria e gli atti allegati
Esito
La controversia
Un'impresa ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale con cui il Comune di Porto San Giorgio ha disposto l'affidamento in house providing del servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione a una società partecipata, nonché la relazione del RUP predisposta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 201/2022, il capitolato tecnico, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario. È stata inoltre chiesta, ove il contratto fosse stato stipulato nelle more, la declaratoria di inefficacia dello stesso e la condanna del Comune. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge la necessità di verificare, ai fini della decisione, l'effettivo ammontare della complessiva quota lavori compresa nell'affidamento e le modalità con cui tale quota è stata computata e valutata nell'economia dell'appalto, per stabilire se la società affidataria possieda la prescritta attestazione SOA.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando al Comune di Porto San Giorgio di depositare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione e la documentazione pertinente sull'ammontare complessivo della quota lavori dell'affidamento e sui criteri del relativo computo e della valutazione nell'economia dell'appalto. L'acquisizione è funzionale a verificare il possesso dell'attestazione SOA da parte della società affidataria. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 7 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 201/2022
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAZIONE ISTRUTTORIA SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE (ART. 14 e 17 - D.LGS. 201/2022)
La relazione istruttoria del RUP risulta predisposta ai sensi della disposizione; l'ordinanza non ne definisce il contenuto precettivo.
art. 17 d.lgs. 201/2022
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RELAZIONE ISTRUTTORIA SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE (ART. 14 e 17 - D.LGS. 201/2022)
La disposizione è richiamata nella relazione istruttoria allegata alla deliberazione; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della norma.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Massime di principio
- Quando, in una controversia sull'affidamento di un servizio, la qualificazione e l'incidenza economica della quota lavori sono rilevanti per verificare il possesso dell'attestazione SOA dell'affidatario, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione dell'amministrazione e della documentazione necessaria a ricostruire l'ammontare dei lavori e i criteri con cui essi sono stati computati e valutati nell'economia dell'affidamento.
- L'accertamento istruttorio sull'effettivo contenuto economico e prestazionale dell'affidamento può essere disposto prima della decisione sulla legittimità dell'affidamento in house, quando tale verifica sia necessaria per stabilire la sussistenza dei requisiti di qualificazione dell'affidatario.
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