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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23809/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una società, qualificandosi cessionaria del credito del danneggiato per un sinistro stradale, aveva convenuto davanti al giudice di pace l'assicuratore del veicolo responsabile e il danneggiato cedente per ottenere il pagamento di somme relative al danno e alle spese per auto sostitutiva, oltre a spese stragiudiziali e documentazione. Il danneggiato aveva aderito alla domanda nei confronti dell'assicuratore. Il primo giudice aveva però rigettato la domanda verso l'assicuratore e accolto quella subordinata verso il cedente. In appello, la società aveva dedotto che il gravame era ammissibile perché la sentenza del giudice di pace era stata impugnata per violazione di norme processuali, in particolare dell'art. 112 c.p.c., e dei principi regolatori della materia, mentre l'assicurazione aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per il basso valore della causa e per carenza di interesse. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello; in cassazione la società ha lamentato, da un lato, la violazione delle norme sull'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità e, dall'altro, la nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del consorzio proprietario del veicolo coinvolto, ritenuti litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile perché la parte appellante aveva denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., che integra una censura relativa a norma sul procedimento e rende ammissibile l'impugnazione anche contro sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità. Ha inoltre rilevato che nel giudizio in materia di risarcimento da circolazione stradale sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile anche quando l'azione sia proposta nei confronti dell'assicuratore, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio; poiché ciò non era avvenuto nei confronti dei soci del consorzio proprietario del veicolo, la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla. La Corte ha quindi cassato la sentenza del Tribunale e rinviato la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata invocata come norma del sindacato di legittimità per denunciare violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 339 c.p.c.

    le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.

  • art. 113 c.p.c.

    richiama la decisione secondo equità nelle cause di valore non eccedente euro 1.100; la Corte ha considerato rilevante il fatto che la sentenza fosse stata impugnata per violazione di norme processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    la denuncia di ultrapetizione o decisione su oggetto diverso da quello dedotto integra una censura su norma del procedimento idonea a rendere ammissibile l'appello.

  • art. 1260 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra i principi regolatori della materia, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisoria.

  • art. 1264 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra i principi regolatori della materia, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisoria.

  • art. 145 cod. ass.

    invocato in primo grado dall'assicurazione per sostenere l'improcedibilità della domanda per mancata consentita stima dei danni.

  • art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005

    nel richiamare la propria giurisprudenza, la Corte afferma che nella procedura di risarcimento diretto sussiste litisconsorzio necessario con il danneggiante responsabile.

  • art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005

    richiamato in via analogica per fondare il litisconsorzio necessario nel risarcimento diretto.

  • art. 331 c.p.c.

    l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari determina nullità della sentenza.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato quale norma sull'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario.

  • art. 383 c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio quando è accertata la nullità derivante da mancata integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità restano appellabili quando l'impugnazione deduce la violazione di norme sul procedimento; la violazione dell'art. 112 c.p.c. rientra in tale ambito e rende ammissibile l'appello.
  • Nel giudizio di risarcimento del danno da circolazione stradale, anche quando l'azione sia proposta contro l'assicuratore, l'accertamento della responsabilità del danneggiante impone la sua partecipazione al processo come litisconsorte necessario, con rilevabilità officiosa della relativa omissione in ogni stato e grado.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta la nullità della sentenza e la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché provveda alla regolare instaurazione del contraddittorio.
  • Quando il giudice di primo grado decide su una domanda diversa da quella proposta, la parte può dolersene in appello come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo preclusa l'impugnazione per il solo fatto del valore della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieAppello
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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