Cassazione Civile, Ordinanza n. 33516/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa da una società creditrice per ottenere l'accertamento che il destinatario dell'esecuzione su una quota indivisa di immobile, pervenuta per successione del padre, fosse erede del de cuius per avere accettato tacitamente l'eredità. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la voltura catastale dell'immobile, pur intestata anche al convenuto, non consentisse di individuare chi avesse materialmente richiesto l'adempimento e quindi non integrasse, da sola, un'accettazione tacita. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione, valorizzando l'interesse familiare all'operazione e ritenendo che la voltura fosse riferibile anche al chiamato all'eredità, con conseguente ratifica del comportamento eventualmente tenuto da altro chiamato. Nel ricorso per cassazione il convenuto ha denunciato violazione dell'art. 476 c.c., sostenendo che l'accettazione tacita richiede un'attività personale del chiamato all'eredità e che nella specie mancava prova di una sua iniziativa; la corte di merito avrebbe quindi fatto derivare l'accettazione dalla mera inerzia, senza poter parlare neppure di ratifica di un atto altrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello non avesse affatto fondato la decisione sulla mera inerzia del chiamato, ma avesse accertato in fatto che la voltura catastale dell'immobile ereditario fosse riferibile anche a lui, sicché trovava applicazione il principio secondo cui la voltura catastale può integrare un accettazione tacita di eredità quando il comportamento sia riconducibile al successibile. Ha inoltre affermato che la valutazione della sussistenza di una fattispecie di accettazione tacita è apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità se immune da errori logici o giuridici. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 476 c.c.
L'accettazione tacita di eredità può desumersi solo da un comportamento del chiamato all'eredità, non di terzi; tuttavia la voltura catastale può costituire comportamento concludente idoneo, se riferibile al successibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'accettazione tacita dell'eredità richiede un comportamento concludente riconducibile al chiamato; non è sufficiente l'iniziativa di un terzo in mancanza di elementi che provino delega, incarico o successiva ratifica.
- La voltura catastale di un bene ereditario può integrare accettazione tacita ove, per le circostanze del caso, sia accertata la riferibilità dell'atto al chiamato all'eredità.
- L'accertamento della ricorrenza di un'accettazione tacita costituisce tipico apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se privo di vizi logici o giuridici.
- Non può essere censurata come violazione di legge una decisione che, pur richiamando il principio di personalità dell'accettazione tacita, valorizzi in concreto la riferibilità dell'atto al successibile e non una mera inerzia passiva.
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