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Sentenza

Sentenza n. 6939/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda n. 45886 inoltrata dalla ricorrente in data 2.7.2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.

Giustizia amministrativa202600932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 2 luglio 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, una domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Il Ministero dell'istruzione e del merito non ha adottato alcun provvedimento conclusivo entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Con ricorso notificato e depositato il 23 gennaio 2026, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo di provvedere e l'inutile decorso del termine previsto per l'adozione del provvedimento. L'obbligo del Ministero deriva dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, mentre l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva concluso il procedimento, il giudice gli ha ordinato di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, o un suo delegato, affinché, in caso di perdurante inerzia e su richiesta dell'istante, provveda entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l'accoglimento richiede l'obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

    Impone all'autorità competente di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando dal quadro normativo applicabile risulta un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e il termine previsto per provvedere è inutilmente decorso.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • In caso di perdurante inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato e fissando un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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