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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28222/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

Il detenuto ha impugnato il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro la decisione resa ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), e dell'art. 35-bis ord. pen. La difesa ha dedotto violazione di legge, lamentando che il provvedimento fosse nullo perché pronunciato su impugnazioni non specificate, senza consentire di comprendere a quali procedimenti si riferisse, e soprattutto senza contraddittorio. Ha inoltre sostenuto che la sopravvenuta carenza di interesse per effetto del trasferimento non potesse giustificare una declaratoria de plano e che il Presidente del Tribunale non avesse il potere di dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. con quel rito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, nel giudizio di impugnazione, cui appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza, non è applicabile l'art. 666, comma 2, c.p.p.; pertanto l'inammissibilità poteva essere dichiarata solo nei casi tassativi previsti dall'art. 591 c.p.p. e con ordinanza del giudice dell'impugnazione. Ha qualificato la violazione come decisiva e rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. Di conseguenza ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza sul contraddittorio e sul diritto di difesa

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    ritenuto non applicabile nel giudizio di impugnazione, quindi non utilizzabile per dichiarare de plano l'inammissibilità del reclamo

  • art. 667 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel dedurre violazione di legge

  • art. 35-bis ord. pen.

    norma relativa al reclamo in materia di sorveglianza richiamata nel procedimento impugnato

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    norma alla base del reclamo avverso la decisione del magistrato di sorveglianza

  • art. 40 ord. pen.

    richiamato come base del reclamo deciso dal magistrato di sorveglianza

  • art. 591 c.p.p.

    indicato come fonte dei soli casi tassativi di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    base per il rilievo d'ufficio del vizio nel giudizio di legittimità

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    richiamati per qualificare il vizio come nullità rilevabile d'ufficio

Massime di principio

  • Nel reclamo al tribunale di sorveglianza che ha natura di impugnazione, la declaratoria di inammissibilità non può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., perché tale disciplina non si applica ai giudizi di impugnazione.
  • Per il reclamo in materia di sorveglianza l'inammissibilità è consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 591 c.p.p. e deve essere decisa con ordinanza dal giudice dell'impugnazione.
  • La decisione che applica un rito non previsto o omette il necessario contraddittorio nel giudizio di impugnazione integra un vizio rilevabile d'ufficio in cassazione, quando la violazione attiene alla struttura legale del procedimento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non può essere utilizzata come formula stereotipata per definire inammissibile un'impugnazione senza adeguata motivazione e senza il corretto procedimento previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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