Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato le condanne (8 mesi di reclusione ciascuno) per il reato di cui all'art. 10, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998: essere rientrati in Italia entro tre anni dall'effettivo allontanamento, senza autorizzazione del Ministro e senza ricongiungimento familiare. Motivi principali: per Messai si lamenta che non si è tenuto conto del riconoscimento della protezione internazionale speciale (Tribunale di Trieste, 30/11/2022) che, secondo la difesa, escludeva l'espulsione e quindi l'antigiuridicità della condotta; inoltre si contesta che la tutela speciale dovrebbe essere efficace indipendentemente dalla data del suo riconoscimento. Sono poi dedotte omissioni circa la mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.). Per gli altri ricorrenti si censura l'asserita violazione del diritto di difesa dovuta all'impossibilità di colloquiare con il difensore per quarantena anti-COVID e alla mancata partecipazione alle udienze di convalida.
La decisione
Il ricorso relativo a Messai Mohamed Nacer è stato accolto: la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti, rilevando che il Tribunale di Trieste aveva riconosciuto la protezione speciale prima della decisione d'appello e che tale circostanza doveva essere considerata. Per Beyya, Bsissa, Chouikhi e Bouali i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto che la mancata presenza all'udienza di convalida non abbia impedito la prosecuzione del giudizio e che il diritto di difesa non sia risultato pregiudicato, essendo state fornite traduzioni e notifiche; i quattro sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento, equamente, di complessivi/euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (così come determinato dalla Corte).
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico immigrazione, art. 10, comma 2-ter
La norma sanziona il rientro nello Stato prima del decorso del termine di tre anni dall'effettivo allontanamento senza autorizzazione. La Corte ha ritenuto che, se sussistono elementi che escludono l'irregolarità (es. riconoscimento di protezione speciale), occorre tenerne conto prima di confermare la condanna.
d.lgs. 25/2008 art. 32 comma 3 in relazione all'art. 19 T.U. imm.
Previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale: il riconoscimento di tale protezione comporta il rilascio del permesso che, nel caso concreto, è risultato ostativo alla sanzione applicata per il reingresso.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la sua applicazione era stata sollecitata dalla difesa ma è stata ritenuta assorbita dal motivo risolutivo centrale (riconoscimento della protezione speciale per Messai).
art. 391 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata comparizione dell'arrestato all'udienza di convalida non impedisce la convalida dell'arresto quando ricorrano i presupposti di legge (comportamento ammesso dall'art.391 commi 3 e 7).
art. 558 cod. proc. pen.
Riferimento alle procedure di giudizio direttissimo e alla possibilità di proseguire anche in assenza dell'arrestato ove ricorrano i presupposti normativi.
d.lgs. n.286/1998 art. 10-bis, comma 6
La Corte ha disposto la declaratoria di 'non luogo a procedere' nei confronti di Messai in ragione della rilevanza del permesso di soggiorno per protezione speciale rispetto alla fattispecie contestata.
Massime di principio
- Il riconoscimento della protezione internazionale (anche se intervenuto dopo il fatto) deve essere valutato dal giudice d'appello e può incidere sulla sussistenza della responsabilità penale per il reingresso: se la protezione rende lecita la presenza sul territorio, può incidere sull'applicabilità della norma sull'illegittimo rientro.
- La mancata partecipazione dell'imputato all'udienza di convalida non determina automaticamente la violazione del diritto di difesa se sono state assicurate informazioni, traduzioni e notifiche dell'imputazione e delle udienze; il giudice può procedere alla convalida ove siano rispettati i requisiti di legge.
- Le eccezioni procedurali relative al diritto di difesa (quali impossibilità di colloquiare col difensore per quarantena) devono essere concretamente provate e motivate: l'asserita impossibilità non è sufficiente se non dimostra un pregiudizio effettivo alla partecipazione al giudizio o alla formazione della difesa.
- Motivi nuovi sopravvenuti (es. riconoscimento di protezione) che intervengono prima della decisione definitiva devono essere presi in considerazione dall'organo giudicante e possono assorbire altre questioni (come la tenuità) quando risolvono il profilo di illegittimità della condotta.
- In cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata: i ricorsi che non affrontano specificamente le argomentazioni della sentenza di merito possono risultare inammissibili.
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