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Ordinanza

Ordinanza n. 301/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 7 marzo 2024, n. 650, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2020, n. 440, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6096 e ove occorra del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 440/2020, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6096/2022; nonché per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 400/2025/R/gas in data 5 agosto 2025; ove occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 156/2024/R/gas, unitamente all'allegato A alla stessa, oltre che della delibera ARERA 448/2022/R/GAS e del Documento per la consultazione 41/2023/R/GAS e della delibera ARERA 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A2A s.p.a. per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente della Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell’autorità 156/2024/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa, ove occorrer possa, la Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas.

Giustizia amministrativa202504300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas del 5 agosto 2025, nonché, ove occorrente, gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia n. 440/2020, confermata dal Consiglio di Stato n. 6096/2022, e sulla successiva sentenza del TAR Lombardia n. 650/2024. Ha inoltre dedotto, insieme a censure di contrasto della deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas con le statuizioni giudiziali, motivi propri di ordinaria impugnazione, prospettando il contrasto diretto della deliberazione con la normativa di riferimento, tra cui la contestazione della qualificazione della misura esaminata dalla Commissione europea come aiuto di Stato. A2A s.p.a. ha proposto ricorso incidentale deducendo esclusivamente censure di illegittimità della deliberazione per contrasto diretto con la normativa applicabile.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il giudizio cumula l'azione di ottemperanza, soggetta al relativo rito, con ordinarie azioni di annullamento della deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas, proposte sia con il ricorso principale sia con quello incidentale. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., ha quindi disposto la conversione del rito in rito ordinario. Considerata l'identità delle questioni con quelle oggetto del distinto giudizio RG 4131/2025, ha inoltre ritenuto opportuno acquisire le osservazioni scritte della Commissione europea ai sensi dell'art. 29 del regolamento UE 2015/1589 e l'ha autorizzata a partecipare all'udienza per eventuali osservazioni orali. È stato assegnato alla Commissione un termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di causa. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo all'udienza pubblica del 21 maggio 2026; nessuna decisione di merito è stata assunta.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    in caso di cumulo in uno stesso giudizio di azioni soggette riti diversi, si applica il rito ordinario

    Il cumulo dell'azione di ottemperanza con ordinarie azioni di annullamento soggette a riti diversi impone l'applicazione del rito ordinario e la conseguente conversione del rito.

  • art. 29, paragrafo 1, Regolamento UE 2015/1589

    Consente al giudice nazionale di richiedere alla Commissione europea informazioni od osservazioni scritte nell'ambito di una controversia concernente l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

  • art. 29, paragrafo 2, Regolamento UE 2015/1589

    È richiamato con riferimento all'istanza della Commissione europea per la presentazione di osservazioni scritte e la partecipazione all'udienza in un giudizio avente questioni identiche.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È indicato dalla ricorrente quale base della domanda subordinata di risarcimento dei danni connessi alla mancata, incompleta o elusiva esecuzione del giudicato; la domanda non è stata esaminata in questa ordinanza.

Massime di principio

  • Quando nello stesso giudizio sono cumulate un'azione di ottemperanza e ordinarie azioni di annullamento soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., con conversione del rito.
  • La presenza, accanto a censure di contrasto con il giudicato, di motivi diretti a denunciare l'illegittimità dell'atto per contrasto con la normativa di riferimento configura anche un'ordinaria azione di impugnazione, distinta dall'azione di ottemperanza.
  • In una controversia nazionale riguardante questioni identiche o connesse all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, il giudice può richiedere alla Commissione europea osservazioni scritte e autorizzarne la partecipazione all'udienza per eventuali osservazioni orali, ai sensi dell'art. 29 del regolamento UE 2015/1589.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Giudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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