Sentenza n. 494/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza della Sentenza n. 475/2024 del 12.11.2024 emessa, in seno alla Causa iscritta al n. 1007/2024 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 475/2024, passata in giudicato il 12 dicembre 2024, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre al pagamento delle somme corrispondenti alle annualità non corrisposte e agli interessi. Hanno dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. I ricorsi sono stati riuniti perché riferiti al medesimo giudicato. Il TAR ha verificato l'ammissibilità delle domande, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo al Ministero e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e li ha accolti. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, non risultando eseguita la sentenza civile, e ha ordinato all'Amministrazione di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato. In particolare, il Ministero deve, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, mettere a disposizione delle ricorrenti la carta del docente e corrispondere gli importi relativi alle annualità non erogate, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile alle docenti.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo applica in ragione dell'identità della sentenza della cui ottemperanza si chiede l'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine è valorizzato quale presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
penalità di mora ... in misura pari agli interessi legali ... con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento
La norma consente di imporre una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto essa è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 1, comma 781, lettera a), l. 208/2015
È richiamata quale disposizione novellatrice dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in relazione alla decorrenza della penalità di mora.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sono decorsi inutilmente i termini previsti per l'adempimento del titolo esecutivo.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al contenuto precettivo del titolo entro un termine determinato, anche specificando gli adempimenti materiali necessari per soddisfare la posizione riconosciuta al creditore.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo sostitutivo e il termine entro il quale dovrà provvedere su richiesta della parte interessata.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
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