Cassazione Penale, Ordinanza n. 04408/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento in prova precedentemente concesso al condannato. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che il ricorso si limita a contestare in modo confutativo la valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza sugli elementi di fatto relativi alle condotte obiettive del condannato, già esaminate con motivazione ampia e logicamente corretta. Le doglianze non individuano specificamente quali punti della decisione siano errati né indicano gli elementi posti a base delle censure, ma si risolvono in una generica richiesta di riforma della decisione e di diversa valutazione del materiale già apprezzato dal giudice di merito. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto privo del requisito di specificità richiesto a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale i punti determinati della decisione impugnata che si intendono censurare e gli elementi posti a base delle doglianze; in difetto, il ricorso è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
somma ... che ritiene equa
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per fondare la valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente una censura generica o meramente confutativa della motivazione impugnata.
- Chi impugna deve individuare con precisione i punti della decisione censurati e gli elementi di fatto o di diritto su cui fonda le doglianze; la mera richiesta di riforma non soddisfa il requisito di ammissibilità.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione ampia e logicamente corretta, la Cassazione non può essere sollecitata a una semplice rivalutazione del fatto senza che siano indicati vizi specifici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella sua proposizione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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