Ordinanza n. 29/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso né il merito del ricorso né l'incidente cautelare. Ha ordinato al ricorrente di regolarizzare la procura alle liti ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. In conseguenza della necessità di regolarizzazione, ha rinviato la trattazione dell'incidente cautelare all'udienza camerale del 25 febbraio 2026.
Atto impugnato: decreto del Questore di Brescia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Brescia ha disposto la revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Nel corso dell'esame dell'incidente cautelare, il TAR ha rilevato un vizio formale della procura alle liti: la copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo non era asseverata e non recava la firma digitale del difensore. Tale modalità di deposito è stata ritenuta in violazione dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell'art. 8, comma 2, delle regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
La copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve rispettare le formalità previste per il deposito telematico, tra cui l'asseverazione o la firma digitale del difensore secondo quanto rilevato dal giudice.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione dell'atto processuale viziato entro il termine assegnato dal giudice; nel caso concreto il termine è stato fissato in dieci giorni ed è stato qualificato come perentorio.
art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
Disciplina le modalità tecniche relative al deposito telematico della copia per immagine della procura alle liti.
Massime di principio
- La copia per immagine informatica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere depositata nel rispetto delle formalità tecniche previste dal processo amministrativo telematico; la mancanza dell'asseverazione o della firma digitale del difensore costituisce un vizio regolarizzabile.
- Quando rileva un vizio regolarizzabile della procura alle liti, il giudice amministrativo deve assegnare alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a.
- La trattazione dell'incidente cautelare può essere rinviata quando la verifica della validità o della regolarizzazione della procura alle liti costituisce una questione preliminare necessaria per la prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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