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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14449/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la resistente alle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento per TARES/TIA 2009/2010. La contribuente aveva dedotto la nullità della notifica perché la cartella era stata consegnata al portiere dello stabile senza l’invio della raccomandata informativa prevista, a suo dire, dall’art. 139, comma 4, c.p.c. La CTR aveva accolto l’appello ritenendo nulla la notificazione per tale omissione e reputando irrilevante la distinta cumulativa prodotta dall’ente riscossore. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, 139 c.p.c. e 1335 c.c., sostenendo che, quando la notificazione dell’atto impositivo avviene direttamente a mezzo posta ex art. 14 l. n. 890/1982, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle relative alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, sicché non occorre la raccomandata informativa al destinatario; con il secondo, in via subordinata, ha denunciato la violazione degli artt. 139 c.p.c. e 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 261/1999, censurando il diniego di validità della notificazione eseguita anche tramite operatore postale privato e la ritenuta insufficienza della prova documentale del perfezionamento della notifica. La contribuente non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    disciplina la notificazione della cartella di pagamento; nel caso di notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo si applicano le regole del servizio postale ordinario.

  • art. 139 c.p.c.

    non si applica, per la notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, la disciplina propria della consegna da parte dell’ufficiale giudiziario, compresa la raccomandata informativa al destinatario.

  • art. 1335 c.c.

    opera la presunzione di conoscenza al momento dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, superabile solo con prova dell’impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.

  • art. 14 l. n. 890/1982

    quando l’ufficio finanziario notifica direttamente a mezzo posta, la notificazione segue le norme del servizio postale ordinario e non quelle previste per la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario.

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 261/1999

    richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di avvalersi di operatori postali privati per un segmento della notificazione.

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta a mezzo posta di un atto impositivo eseguita dall’ufficio finanziario, non si applica la disciplina della notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario, ma quella del servizio postale ordinario.
  • Se il plico è recapitato all’indirizzo del destinatario e l’avviso di ricevimento è sottoscritto dal consegnatario, la notificazione deve ritenersi validamente perfezionata senza necessità di raccomandata informativa al destinatario.
  • La nullità della notificazione per consegna a persona diversa dal destinatario va distinta tra il regime della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario e quello della notifica diretta a mezzo posta, nel quale la conoscenza dell’atto è presunta ex art. 1335 c.c.
  • Ai fini della validità della notifica postale dell’atto impositivo è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte della persona rinvenuta, senza necessità di indicare la qualità del consegnatario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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