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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17543/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

La controversia nasceva dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria locale, di somme fatturate da un ente assistenziale/sanitario per rette relative ad attività di assistenza sanitaria prestata in regime di convenzione nell'annualità 2011. Il tribunale aveva riconosciuto solo parte del credito; la corte d'appello aveva poi riconosciuto un ulteriore importo, confermando il resto. L'ente assistenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, mentre l'azienda sanitaria locale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Prima della trattazione, entrambe le parti hanno depositato un atto di rinuncia congiunto sia al ricorso principale sia a quello incidentale.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale perché entrambe le impugnazioni sono state oggetto di rinuncia congiunta. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre disposto che non si provvedesse sulle spese, richiamando l'art. 391 c.p.c., ultimo comma, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendolo applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplinava la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso non deve provvedersi sulle spese, secondo la regola richiamata dalla Corte.

  • Contributo unificato

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non è estensibile analogicamente al caso di estinzione per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale comporta l'estinzione del giudizio di cassazione, con conseguente mancato esame dei motivi di entrambe le impugnazioni.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese secondo la disciplina richiamata dall'art. 391 c.p.c., ultimo comma.
  • Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione: si applica solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso al caso di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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