Cassazione Penale, Ordinanza n. 24962/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo un solo motivo, inerente alla violazione di legge e al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. In sostanza contestava la determinazione della pena applicata, ritenendola non adeguatamente giustificata. Dalla motivazione della Corte di cassazione emerge che nel giudizio di merito erano stati valorizzati numerosi precedenti penali dell'imputato, anche relativi a fatti commessi nello stesso periodo di quello oggetto del procedimento, come indice di indole violenta e scarso controllo degli impulsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Ha affermato che una motivazione particolarmente analitica è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media, evenienza non ricorrente nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, entro i limiti legali.
art. 133 c.p.
La scelta della pena deve avvenire in base ai criteri legali di valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e, in via sanzionatoria, una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione concreta del trattamento sanzionatorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sulla pena non richiede un'analisi particolarmente dettagliata quando la sanzione irrogata si colloca entro un range non eccedente in modo apprezzabile la misura media ed è sorretta da elementi individualizzanti valorizzati in sentenza.
- Il sindacato di legittimità sulla pena è limitato ai casi di manifesta illogicità o violazione dei parametri legali; una mera contestazione di merito sulla quantificazione della sanzione non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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