Sentenza del 11/11/2016 n. 23021 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la sentenza della CTR di Palermo, che aveva ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate e aveva escluso il diritto alla rivalutazione monetaria sull'importo IRPEF da rimborsare. Con i primi due motivi sosteneva che l'appello dell'Agenzia fosse tardivo, poiché proposto oltre sessanta giorni dalla notifica di un precedente appello presentato dal difensore antistatario per ottenere la distrazione delle spese. Con il terzo motivo sosteneva che, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, la rivalutazione monetaria dovesse essere liquidata automaticamente quale maggior danno rispetto agli interessi legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la notifica effettuata dal difensore antistatario per tutelare il proprio autonomo diritto alle spese non fa decorrere, nei confronti della parte rappresentata, il termine breve per impugnare. Pertanto, in assenza di una specifica notificazione della sentenza alla contribuente, l'Agenzia poteva proporre appello entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. Quanto alla rivalutazione monetaria, la Corte ha confermato che il danno da svalutazione non è automatico e deve essere provato dal contribuente, anche mediante la dimostrazione che il rendimento netto dei titoli di Stato a breve termine abbia superato gli interessi legali. La contribuente non ha quindi ottenuto la rivalutazione monetaria.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole processuali applicabili alla costituzione e alla trattazione del giudizio tributario; la censura è stata ritenuta infondata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2
Richiamato dalla ricorrente in materia di appello nel processo tributario; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.
Art. 335 c.p.c.
Disciplina la riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. La mancata riunione degli appelli non ha impedito l'esame dell'appello dell'Agenzia, non essendosi formato giudicato interno né preclusione.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
In assenza di una specifica notificazione della sentenza alla parte interessata, resta applicabile il termine lungo per impugnare. La notifica eseguita dal difensore antistatario per il recupero delle proprie spese non fa decorrere il termine breve nei confronti della parte rappresentata.
Art. 1224 c.c.
Il maggior danno derivante dal ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria deve essere provato dal creditore; la rivalutazione monetaria non spetta automaticamente.
Massime di principio
- La notificazione di una sentenza effettuata dal difensore antistatario per ottenere il pagamento o la distrazione delle spese tutela un diritto autonomo del difensore e, di regola, non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione a carico della parte rappresentata.
- Quando una sentenza è impugnata separatamente su questioni diverse, l'appello successivo può essere esaminato se è stato proposto entro il termine applicabile alla parte interessata e non si è formato un giudicato interno.
- La rivalutazione monetaria o il maggior danno per il ritardo nel rimborso di somme tributarie non sono automatici: il contribuente deve allegare e provare concretamente il pregiudizio ulteriore rispetto agli interessi legali.
- Nei rapporti con l'erario la prova del maggior danno deve essere valutata con particolare rigore, tenendo conto della disciplina speciale delle obbligazioni tributarie.
- Il rendimento dei titoli di Stato a breve termine o il tasso di inflazione possono costituire elementi di prova del maggior danno, ma non determinano di per sé il riconoscimento automatico della rivalutazione.
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