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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23271/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della responsabilità penale per appropriazione indebita (condotte posteriori al 4/2/2014). Il ricorrente deduceva: (i) l'inutilizzabilità per il giudice penale di una sentenza civile e della CTU non definitive acquisite negli atti; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando l'affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa (giudizio abbreviato senza escussione di testimoni), la mancata prova del vincolo di destinazione delle somme, l'assenza di certezza sulle fotocopie degli assegni, e l'erronea valutazione della e-mail inviata dall'imputato; (iii) illegittimità per tardività della querela a seguito della modifica della procedibilità dell'appropriazione indebita operata dal D.Lgs. 36/2018 (contestando che la querela presentata in settembre 2014 fosse tempestiva rispetto alla nuova disciplina).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo e secondo motivo manifestamente infondati: la condanna è stata fondata su dichiarazioni della persona offesa riscontrate da molteplici elementi (indagini della Polizia Giudiziaria, fotocopie degli assegni conservate come allegati alla querela, riscontri da terzi beneficiari che hanno indicato l'imputato come beneficiario finale, e la e-mail del ricorrente contenente rammarico e impegno a risarcire). I giudici di merito hanno legittimamente utilizzato anche atti del giudizio civile (domanda e CTU) come documentazione utile alla valutazione probatoria; le doglianze sull'assenza di fatture o sul presunto utilizzo delle somme a titolo di compenso sono risultate generiche e non fondate. Terzo motivo infondato: la disciplina transitoria dell'art.12, comma 2, D.Lgs. 36/2018 è applicabile ai procedimenti pendenti, con conseguente avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela; la valutazione della procedibilità si ancorava al nuovo regime e non ha determinato l'improcedibilità del procedimento. Condanne pecuniarie: spese processuali a carico del ricorrente, pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende, e rifusione alle parti civili PARKING EDIZIONI MUSICALI S.R.L. e LUCARIELLO GIANCARLO di euro 4791,80 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per attestare che la trattazione del ricorso è avvenuta secondo le forme emergenziali previste (procedure a distanza/semplificate).

  • art. 61, n. 11, codice penale

    Aggravante invocata perché il reato sarebbe stato commesso abusando della qualità di commercialista di fiducia; tale aggravante rendeva il reato procedibile d'ufficio al momento dei fatti.

  • D.Lgs. 36/2018, art. 12, comma 2

    Disciplina transitoria che, nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla procedibilità, impone avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma e ha escluso che la querela tardiva fosse causa di improcedibilità.

  • art. 124 codice penale (richiamato)

    Riferimento al termine di esercizio dell'azione da parte della persona offesa; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul momento di valutazione della condizione di procedibilità in relazione al nuovo regime.

  • articoli 238 - 238 bis (richiamati dal ricorrente)

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi di non configurabilità di giudicato civile utilizzabile in sede penale; la Corte ha ritenuto invece legittimo l'utilizzo, a titolo documentale, del contenuto degli atti civili e della CTU per la valutazione probatoria.

Massime di principio

  • Materiale acquisito in un giudizio civile (sentenza non definitiva, CTU, atti di causa) può essere utilizzato dal giudice penale come elemento documentale ai fini della valutazione probatoria: non assume valore di giudicato automatico, ma il contenuto intrinseco degli atti può essere valutato e valorizzato se pertinente e riscontrabile.
  • In procedimento con rito abbreviato l'assenza di escussione di testimoni non ostacola la possibilità di fondare la decisione su altre prove o dichiarazioni della persona offesa, purché queste risultino corroborate da riscontri documentali o investigativi.
  • Le e-mail o comunicazioni personali contenenti espressioni di rimorso o impegni a risarcire possono avere rilievo probatorio e, se lette nel contesto, contribuire a ricostruire la responsabilità, anche se non costituendo confessione piena, soprattutto se collegate ad altri riscontri.
  • Le contestazioni generiche sull'origine o destinazione di somme (es. che i pagamenti fossero compensi professionali) richiedono l'indicazione precisa di documenti contrari (fatture, prova di pagamento) per essere efficaci; l'assenza di tali elementi indebolisce la tesi difensiva.
  • La modifica legislativa che incide sulla procedibilità (es. D.Lgs. 36/2018) applica la disciplina transitoria ai procedimenti pendenti: la condizione di procedibilità va valutata alla luce del nuovo regime e la possibilità di avviso alla persona offesa non determina automaticamente l'improcedibilità se non rispettati i presupposti stabiliti dalla norma transitoria.
  • In Cassazione i motivi che impugnano la valutazione delle prove di merito sono difficili da accogliere se i giudici di merito hanno motivato in modo congruo e i fatti sono sostenuti da riscontri documentali e investigativi; la Corte non riesamina i fatti se non sussistono vizi logici o giuridici evidenti.

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