Parere n. 1392/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Graziella Destro e Giuseppe Peruffo contro il Comune di Cornedo Vicentino per l’annullamento: a) dell'ordinanza del Comune di Cornedo Vicentino n. 21 del 13 febbraio 2019, notificata in data 18 febbraio 2019, avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune e l'immissione in possesso dell'area sita in Cornedo Vicentino, Via Lungo Agno Don Antonio Sammartin, censita al catasto terreni al foglio n. 17, mappale n. 473; b) della successiva ordinanza del Comune di Cornedo Vicentino n. 29 del 22 febbraio 2019, notificata in data 28 febbraio 2019, avente ad oggetto "rettifica ordinanza n. 21 del 13.02.2019 - acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune ed immissione in possesso dell'area, di proprietà della sig.ra Destro Graziella, sita in Cornedo Vicentino, Via Lungo Agno Don Antonio Sammartin, censita al catasto terreni al foglio n. 17, mappale n. 1273"; c) dell'ordinanza di remissione in pristino n. 89 del 7 luglio 2017, conosciuta in data 16 aprile 2019, dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla medesima di cui all'ordinanza n. 89 del 28 febbraio 2018 e tutti i successivi e conseguenti atti del relativo procedimento; d) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale, e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento di ordinanze comunali di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e immissione in possesso di un’area, nonché dell’ordinanza di remissione in pristino e degli atti conseguenti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, alcune ordinanze del Comune di Cornedo Vicentino relative alla remissione in pristino di opere ritenute abusive e alla successiva acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale. Sono stati dedotti tre motivi: la mancata o irregolare notificazione dell’ordinanza di remissione in pristino e la conseguente assenza dei presupposti per l’acquisizione; l’illegittima sproporzione dell’area acquisita rispetto alla superficie delle opere abusive, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, della normativa regionale e della tutela convenzionale della proprietà; la mancata costituzione di una servitù di passaggio in favore della particella rimasta di proprietà privata, asseritamente interclusa. Nel corso del procedimento il Comune ha tuttavia proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il Consiglio di Stato è stato quindi chiamato a stabilire gli effetti processuali dell’opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario e sull’istanza cautelare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto comprovato il deposito dell’atto di opposizione del Comune in data 8 luglio 2019 e ha giudicato l’opposizione rituale e tempestiva. Conseguentemente, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’esame dei tre motivi di ricorso non è stato svolto, poiché la definizione in rito ha assorbito ogni questione di merito. Anche la domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento per consentire a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge, sottolineando che il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti. Sono stati citati, a sostegno, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dal Comune ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo.
Motivi di merito
Le censure relative alla notificazione dell’ordinanza di remissione in pristino, alla proporzionalità dell’acquisizione e alla mancata costituzione di una servitù di passaggio non sono state esaminate, risultando assorbite dalla declaratoria di improcedibilità per trasposizione.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione della parte resistente al ricorso straordinario consente la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del procedimento consultivo quando sia rituale e tempestiva.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata in relazione al deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla notificazione dell’ordine di remissione in pristino e ai presupposti e limiti dell’acquisizione gratuita dell’area; la questione non è stata esaminata nel merito.
artt. 139, 148 e 149 c.p.c.
Sono stati richiamati dai ricorrenti con riguardo alle modalità di notificazione dell’ordinanza di remissione in pristino; la Sezione non ha esaminato tali censure per la sopravvenuta improcedibilità.
art. 3 legge n. 890/1982
È stato invocato in relazione alla notificazione dell’ordinanza di remissione in pristino; la questione è rimasta assorbita.
art. 92 legge regionale Veneto n. 61/1985
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla misura dell’area acquisita; la Sezione non ha pronunciato sul merito.
art. 3 legge n. 241/1990
È stato invocato con riferimento alla motivazione e alla proporzionalità dell’acquisizione; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 1051 c.c.
È stato richiamato in relazione alla pretesa interclusione della particella rimasta in proprietà privata e alla mancata costituzione di una servitù di passaggio; la questione non è stata decisa.
art. 6 CEDU
È stato richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni convenzionali asseritamente violate; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
È stato richiamato in relazione alla tutela della proprietà e alla contestata proporzionalità dell’acquisizione; la questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione della parte resistente proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, quando sia rituale e tempestiva, determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del procedimento consultivo.
- L’opposizione al ricorso straordinario costituisce lo strumento attraverso il quale la parte manifesta la volontà di adire il giudice precostituito per legge; il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone infatti la concorde volontà delle parti di utilizzarlo.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale assorbe l’esame dell’istanza cautelare proposta nell’ambito del procedimento consultivo.
Ricorso straordinario su acquisizione gratuita di area per abuso edilizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due proprietari privati contro il Comune di Cornedo Vicentino, avente a oggetto ordinanze di remissione in pristino, acquisizione gratuita di un’area al patrimonio comunale e immissione in possesso. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.
Premesse e atti impugnati
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 21 del 13 febbraio 2019, la successiva ordinanza di rettifica n. 29 del 22 febbraio 2019, l’ordinanza di remissione in pristino n. 89 del 7 luglio 2017, l’atto di accertamento dell’inottemperanza e gli ulteriori atti connessi.
L’area interessata era individuata catastalmente al foglio n. 17, con riferimento ai mappali indicati negli atti comunali. Il ricorso è stato notificato l’8 giugno 2019 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 17 giugno 2019 ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.
Motivi dedotti dai ricorrenti
I ricorrenti hanno contestato, in sintesi:
- la validità della notificazione dell’ordinanza di remissione in pristino, lamentando la totale mancanza della relata di notifica e sostenendo che, in assenza di una valida notificazione, non sussistessero i presupposti per la successiva acquisizione gratuita;
- l’estensione dell’area acquisita, ritenuta superiore a dieci volte la superficie delle opere asseritamente abusive e quindi sproporzionata rispetto all’abuso, con deduzione di violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 92 della legge regionale Veneto n. 61/1985, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e della tutela convenzionale della proprietà;
- la mancata costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della particella rimasta in proprietà privata, che i ricorrenti assumevano essere interclusa, con richiamo all’art. 1051 c.c.
Opposizione del Comune
Nel corso del procedimento il Comune di Cornedo Vicentino ha notificato, in data 8 luglio 2019, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasposta in sede giurisdizionale.
La relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato atto dell’opposizione e ha prospettato l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che agli atti risultava effettivamente depositata copia dell’opposizione del Comune. L’opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’opposizione è lo strumento attraverso il quale la parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario costituisce infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare tale modalità di definizione della controversia.
La Sezione ha richiamato, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’esame delle censure sostanziali relative alla notificazione, alla proporzionalità dell’acquisizione e alla servitù di passaggio non è stato svolto. Anche l’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
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