Cassazione Penale, Sentenza n. 16844/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale n. 152/2023, sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento perché questo era stato notificato in unica copia al difensore domiciliatario che, ritenendola priva di precetto e destinata al difensore in quanto tale, non informò l'imputato. Inoltre si deduceva che la copia era obsoleta rispetto alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, impedendo l'adempimento nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato in particolare il secondo motivo. Ha affermato che, pur essendo regolare la notifica al difensore domiciliatario, ciò non prova di per sé l'effettiva conoscenza del decreto da parte dell'imputato. Alla luce dell'art. 175, comma 2, c.p.p., e della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione doveva disporre la restituzione nel termine quando permane incertezza sulla conoscenza effettiva del provvedimento. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Il destinatario del decreto penale che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento va restituito su sua richiesta nel termine per impugnare; grava sull'istante un onere di allegazione e il giudice deve disporre la restituzione anche in presenza di incertezza sulla conoscenza effettiva
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Riferita nel ricorso in relazione al termine di 15 giorni per il pagamento e alla disciplina post d.lgs. n. 150/2022; la Corte ha ritenuto la deduzione non pertinente al caso concreto (il motivo è stato assorbito)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato come fonte delle modifiche del rito (ad es. termini e contenuti del decreto penale); la Corte ha valutato che il decreto impugnato era in realtà aggiornato alle modifiche e che le obiezioni sulla obsolescenza non hanno impedito l'accoglimento del ricorso fondato sull'assenza di conoscenza effettiva
Massime di principio
- La notificazione di un decreto penale al difensore domiciliatario, pur regolare formalmente, non prova automaticamente la conoscenza effettiva da parte dell'imputato; in caso di dubbio deve prevalere la tutela della possibilità di impugnazione.
- L'onere del ricorrente è di allegare le ragioni della mancata conoscenza; tuttavia, se non sussiste prova positiva (anche indiziaria) della conoscenza tempestiva, il giudice deve disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione.
- La regolarità formale della notifica non può essere utilizzata come unico elemento per respingere la richiesta di restituzione quando mancano elementi che dimostrino l'effettiva conoscenza dell'imputato.
- In presenza di incertezza sulla conoscenza del provvedimento, l'orientamento giurisprudenziale impone di favorire la rinnovazione del termine e consentire all'imputato di esercitare il diritto di difesa tramite opposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16685/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16686/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16687/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →