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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6306/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per violazione degli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo a) carenza di prove circa il ruolo di compartecipe stabile nell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e insufficiente motivazione circa il contributo personale del Vitale; b) errata esclusione dell'applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestando l'enfasi posta unicamente sul quantitativo della sostanza senza considerare gli altri indici giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la Corte d'appello aveva motivato logicamente la qualificazione del Vitale come parte stabile dell'organizzazione valorizzando incontri ripetuti, conversazioni intercettate contenenti riferimenti criptici a forniture e la sequenza cronologica degli scambi che indicavano il ruolo di fornitore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per essere riproduttivo delle questioni già valutate in appello; la Corte d'appello non ha errato nel ritenere non applicabile l'attenuante del comma 6 alla luce della continuità e dell'efficienza del sodalizio e delle forniture anche consistenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    L'art. 74 è stato interpretato in senso da escludere l'ipotesi attenuata quando emergono indici di partecipazione stabile e continuità nell'attività di fornitura; il criterio quantitativo non è l'unico elemento, ma la valutazione complessiva degli indici può escludere l'attenuante

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma richiamata quale disposizione base in materia di sostanze stupefacenti; la sentenza conferma l'uso congiunto degli artt. 73 e 74 per le contestazioni relative al traffico e all'associazione finalizzata

Massime di principio

  • La qualificazione della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dipende dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto: incontri ripetuti, ruolo nelle forniture, conversazioni criptiche ricorrenti e continuità operativa possono dimostrare una partecipazione stabile
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di fatto rimessa al giudice del merito: la Cassazione sindaca solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • L'ammissibilità dell'attenuante del comma 6 art. 74 non si valuta esclusivamente sul quantitativo della droga; tuttavia, la presenza di organizzazione operativa, continuità e capacità di gestire forniture rilevanti può escluderla
  • I motivi che riformulano censure già decise in appello sono spesso inammissibili in cassazione se non prospettano vizi di diritto o di motivazione manifesti
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di stabilità e continuità nel ruolo dell'imputato e contestare l'interpretazione delle intercettazioni con elementi probatori contrari per tentare di ottenere l'applicazione dell'ipotesi attenuata

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