Sentenza del 13/05/2016 n. 9861 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'insufficienza e l'incoerenza della motivazione con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato integralmente la ricostruzione induttiva di ricavi non contabilizzati pari a Euro 145.049,91. Secondo l'Ufficio, anche assumendo corretti i rilievi sulle rimanenze, la CTR avrebbe dovuto considerare i ricavi non contabilizzati comunque individuati. G. s.r.l. ha invece contestato tre riprese: maggiori rimanenze finali per Euro 19.842,00, costi non documentati per Euro 8.851,00 e una fattura di Euro 3.500,00 ritenuta non collegata a ricavi. La società ha dedotto violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando un'incoerenza logica nella motivazione della CTR: una volta accertata l'esistenza di ricavi non contabilizzati, non era giustificato annullare integralmente la ricostruzione indiretta di Euro 145.049,91 senza valutare l'importo comunque risultante. La censura relativa al principio applicabile alla determinazione del costo del venduto è stata invece dichiarata inammissibile perché sostanzialmente diretta a denunciare una violazione di legge tramite un vizio motivazionale. Il ricorso di G. s.r.l. è stato dichiarato inammissibile sia per la formulazione cumulativa di più censure con un unico quesito, sia perché mirava a ottenere una nuova valutazione di fatti e prove, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
accertamento dei redditi d'impresa mediante rettifica dei ricavi e dei componenti negativi sulla base di presunzioni e degli elementi risultanti dai dati e dalle notizie comunque raccolti
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente ricavi non contabilizzati quando le irregolarità contabili e gli elementi acquisiti rendono attendibile la rettifica. La ricostruzione deve tuttavia essere logicamente coerente e adeguatamente motivata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio motivazionale può essere fatto valere in cassazione nei limiti consentiti dalla legge, ma non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
Art. 366-bis c.p.c.
formulazione del quesito di diritto e indicazione del fatto controverso
Quando il ricorso contiene più censure autonome, devono essere formulati quesiti distinti e deve essere chiaramente indicato il fatto controverso relativo ai vizi motivazionali. La formulazione cumulativa e generica può comportare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In un accertamento induttivo, l'Ufficio deve applicare criteri coerenti nella determinazione del costo del venduto e delle rimanenze; eventuali scelte estimative devono essere spiegate e non possono apparire arbitrarie.
- Se il giudice riconosce l'esistenza di ricavi non contabilizzati, non può annullare automaticamente l'intera ripresa senza quantificare, anche eventualmente in misura ridotta, l'importo effettivamente dovuto sulla base degli elementi accertati.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente le prove e le circostanze di fatto: contestazioni sulla corrispondenza di documenti, fatture, trasporti o merci richiedono una critica specifica alla motivazione giuridicamente rilevante, non una semplice ricostruzione alternativa dei fatti.
- Nel ricorso per cassazione, motivi autonomi relativi a norme o questioni diverse devono essere esposti separatamente, con quesiti e indicazioni specifiche; un motivo formalmente unico ma sostanzialmente multiplo e generico può essere dichiarato inammissibile.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'importo dell'imposta: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la quantificazione dei ricavi non contabilizzati attenendosi ai rilievi logici e giuridici della Corte.
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